Cassazione Civile, Ordinanza n. 18466/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La lite nasce da un'opposizione proposta da una società, indicata come obbligata solidale per gli obblighi contributivi di una cooperativa, avverso un verbale unico di accertamento e notificazione emesso dalla direzione territoriale del lavoro di L'Aquila. Il Tribunale di Latina si era dichiarato incompetente per territorio, indicando alternativamente Roma e L'Aquila; riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Roma, quest'ultimo ha a sua volta declinato la competenza, ritenendo applicabile l'art. 444, comma 3, c.p.c. e quindi competente solo il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente che ha accertato l'inadempimento. Il Tribunale di Roma ha quindi sollevato regolamento di competenza d'ufficio. Il tema centrale del ricorso è l'individuazione del foro territorialmente competente nelle controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e, in particolare, il significato da attribuire alla "sede dell'ufficio dell'ente" ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., distinguendolo dal criterio generale della residenza previsto dal comma 1.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la declinatoria di competenza del Tribunale di Roma e ha confermato che, per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per il loro inadempimento, la competenza territoriale spetta al tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale che concretamente svolge i controlli, accerta gli obblighi e assume i provvedimenti. Ha quindi individuato la competenza nel Tribunale di L'Aquila. In dispositivo, la formula riportata nel testo è però tronca e mostra un'incongruenza redazionale tra la parte motiva e il P.Q.M.; dal contenuto complessivo emerge tuttavia che il regolamento d'ufficio viene accolto nel senso della dichiarazione di competenza del Tribunale di L'Aquila, senza statuizione sulle spese per assenza di attività difensiva delle parti.
Norme richiamate
art. 444 c.p.c., comma 1
costituisce il criterio generale di collegamento, basato sulla residenza, per le controversie previdenziali relative a diritti o obblighi, diverse da quelle specificamente riferite agli obblighi dei datori di lavoro
art. 444 c.p.c., comma 3
prevede una regola speciale di competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e alle sanzioni civili per il loro inadempimento, radicando la competenza nel tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente
art. 444 terzo comma
è applicato alla controversia come disposizione che radica la competenza nel tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente che accerta l'inadempimento contributivo
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali relative agli obblighi dei datori di lavoro, il criterio speciale di competenza territoriale non è quello generale della residenza, ma quello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente competente.
- L'espressione "sede dell'ufficio dell'ente" va intesa in senso funzionale e non formale: rileva l'ufficio che concretamente svolge controlli, accerta gli obblighi e assume i provvedimenti, non la sede legale dell'ente.
- La competenza territoriale nelle liti su obblighi contributivi e sanzioni civili deve essere determinata in base alla vicinanza tra l'ufficio pubblico che gestisce la posizione assicurativa/contributiva e il giudice chiamato a decidere, perché tale collegamento garantisce lo svolgimento dei compiti di natura pubblicistica coinvolti.
- La circostanza che il datore di lavoro o i lavoratori abbiano sede o siano stati assunti in un diverso luogo non incide sul foro speciale previsto per le controversie sugli obblighi contributivi del datore di lavoro.
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