Sentenza n. 327/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 180/2024, pubblicata il 9.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 180/2024, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero l'11 aprile 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, accreditandovi complessivamente euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito né ha dimostrato l'adempimento del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, poiché risultavano certificati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha inoltre affermato che il giudicato del giudice ordinario contenente un obbligo di adempimento della pubblica amministrazione è eseguibile mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, constatato l'inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica e di accreditarvi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere, previa istanza della ricorrente. Ha negato, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta, salva una futura rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; ha escluso la restituzione del contributo unificato perché la ricorrente aveva dichiarato l'esenzione per reddito.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento degli obblighi dell'amministrazione derivanti anche da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, disporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è automatica: la sua applicazione può essere esclusa quando il giudice ritenga adeguata la nomina del commissario ad acta, ferma la possibilità di una successiva rivalutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso in ottemperanza contro l'amministrazione è ammissibile dopo la notificazione della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, alle quali deve conformarsi l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'adempimento di obblighi posti a carico della pubblica amministrazione da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché siano provati il passaggio in giudicato, la notificazione della pronuncia all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare le attività necessarie per dare esecuzione puntuale al comando giudiziale, fissando un termine ultimativo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione e previa istanza della parte, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando la nomina del commissario ad acta costituisce, secondo la valutazione del giudice, una misura adeguata a fronteggiare l'inadempimento; la questione può essere rivalutata se l'amministrazione non collabora con il commissario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 5 feb 2026Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →