Sentenza n. 10796/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento della determinazione n. A01086 del 17 dicembre 2024 del Consiglio Regionale del Lazio, con la quale è stata parzialmente rettificata la graduatoria di merito di cui all’allegato A della determinazione dell’8 agosto 2024 n. A00669 “Procedura riservata al personale del ruolo in servizio presso il Consiglio per la copertura di n.3 unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato con profilo amministrativo”, con conseguente collocazione in graduatoria del candidato Andrea Di Ianni al quinto posto e del candidato Maurizio Bonuglia all’ottavo posto e declaratoria di nullità del contratto stipulato dal ricorrente in qualità di dirigente in data 4 settembre 2024, con reinquadramento dello stesso nell’area dei funzionari dell’elevata qualificazione del ruolo del personale non dirigenziale del Consiglio Regionale; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto e ove occorrer possa, dei verbali n. 8 del 25 novembre 2024, n. 9 del 10 dicembre 2024 e n. 10 del 12 dicembre 2024 della Commissione esaminatrice;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del Consiglio Regionale del Lazio che ha rettificato la graduatoria della procedura riservata per la copertura di tre posti dirigenziali, collocando il ricorrente all’ottavo posto, nonché gli atti della commissione esaminatrice e gli effetti sul contratto dirigenziale stipulato dal ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (regione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 dell’avviso della procedura, sostenendo che il corso di perfezionamento universitario in “Tutela Internazionale dei diritti umani fondamentali”, frequentato presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dovesse essere considerato equiparabile o equipollente a un master universitario e quindi valutato con tre punti tra i titoli professionali, di specializzazione o di studio. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, motivazione contraddittoria, illogica e apparente, disparità di trattamento e sviamento, anche in ragione del fatto che il medesimo titolo era stato positivamente valutato dal Consiglio Regionale in precedenti procedure.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, in assenza di un provvedimento formale di equiparazione, l’equivalenza tra titoli debba essere verificata mediante un confronto sostanziale e concreto delle rispettive caratteristiche. Nel caso esaminato, il corso di perfezionamento frequentato dal ricorrente, pur avendo durata legale annuale, prevedeva circa sei mesi di frequenza e un numero di ore complessive molto inferiore alle 1.500 ore richieste per i master universitari secondo il nuovo ordinamento. Inoltre, il regolamento del corso prevedeva il rilascio di un attestato di frequenza senza una vera prova finale soggetta a valutazione; l’eventuale esame menzionato nella certificazione era privo di valore regolamentare, potendo essere disposto discrezionalmente dai docenti. Tali differenze sostanziali impedivano di considerare il corso equiparabile a un master universitario riconosciuto e rendevano legittima la mancata attribuzione del relativo punteggio. La precedente valutazione favorevole dello stesso titolo in altre procedure non è stata ritenuta decisiva, anche perché la complessità del giudizio di equiparazione spiegava la buona fede del ricorrente, ma non imponeva all’amministrazione di reiterare una valutazione ritenuta errata. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6 dell’avviso della procedura
i master universitari riconosciuti secondo l’ordinamento universitario, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitario, o titoli equiparati/equipollenti secondo la normativa vigente devono ricevere una valutazione di n. 3 punti
La clausola del bando consente l’attribuzione del punteggio soltanto per master universitari riconosciuti o per titoli formalmente o sostanzialmente equiparabili secondo la normativa vigente.
art. 13 del regolamento istitutivo del corso di perfezionamento
agli iscritti - che hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento del corso stesso - è rilasciato un attestato di frequenza a conclusione del corso
La previsione del solo attestato di frequenza, senza una prova finale regolamentare soggetta a valutazione, costituisce una differenza sostanziale rispetto al master universitario.
Massime di principio
- In assenza di un provvedimento formale di equiparazione, l’equivalenza tra un corso di perfezionamento e un master universitario deve essere accertata mediante un confronto concreto e sostanziale delle caratteristiche dei titoli, considerando durata, carico didattico, requisiti e modalità di verifica finale.
- Un corso di perfezionamento non è equiparabile a un master universitario quando presenta un carico orario significativamente inferiore a quello previsto per il master e si conclude con il rilascio di un attestato di frequenza, senza una prova finale effettiva e regolamentare soggetta a valutazione.
- La precedente valutazione favorevole di un titolo da parte della stessa amministrazione in procedure diverse non vincola l’amministrazione nella successiva procedura, qualora il titolo sia nuovamente esaminato secondo i criteri del relativo bando e il giudizio di equiparazione sia motivatamente escluso.
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