Sentenza del 11/02/2016 n. 11 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Statuto dei diritti del contribuente - Articolo 12 comma 7° - Termine per l'emissione dell'avviso di accertamento - Inosservanza - Deroghe - Motivi di urgenza - Imminente scadenza del termine di decadenza dell'accertamento - Non giustifica, salvo eccezioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, poiché l'avviso di accertamento sarebbe stato emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sei mesi dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni. L'Amministrazione aveva giustificato l'emissione anticipata con l'imminente scadenza del termine di decadenza per l'accertamento.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che la prossimità della scadenza del termine di decadenza non costituisce, di regola, un valido motivo di urgenza idoneo a derogare al termine dilatorio previsto dall'articolo 12, comma 7. L'eccezione può operare quando il ritardo sia stato determinato da condotte del contribuente, ma tale circostanza non ricorreva nel caso esaminato. Di conseguenza, l'avviso di accertamento emesso anticipatamente è stato ritenuto illegittimo.
Norme richiamate
Statuto dei diritti del contribuente, articolo 12, comma 7
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine dilatorio di sei mesi dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio tutela il diritto del contribuente a comunicare osservazioni e richieste all'Amministrazione. La deroga richiede motivi di urgenza effettivi, specifici e adeguatamente motivati; la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell'accertamento non è normalmente sufficiente.
Massime di principio
- L'Amministrazione deve normalmente rispettare il termine dilatorio previsto dall'articolo 12, comma 7, prima di emettere l'avviso di accertamento.
- La prossimità della scadenza del termine di decadenza non giustifica automaticamente l'emissione anticipata dell'avviso, poiché si tratta di una circostanza ordinariamente prevedibile e riconducibile all'organizzazione dell'Amministrazione.
- La deroga è ammissibile solo in presenza di un'urgenza concreta, attuale, specifica e motivata nell'atto.
- Un'eccezione può sussistere quando il ritardo dell'accertamento sia stato causato da comportamenti del contribuente, purché tale causa sia effettivamente dimostrata e riferibile al caso concreto.
- In assenza di una valida motivazione d'urgenza, l'avviso emesso prima della scadenza del termine dilatorio può essere annullato per violazione delle garanzie partecipative del contribuente.
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