Sentenza n. 1253/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4392/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di condono edilizio e il presupposto parere negativo della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione comunale di improcedibilità dell’istanza di condono edilizio, adottata sulla base del parere negativo della Soprintendenza. In primo grado erano stati dedotti: violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, per motivazione generica e contraddittoria; violazione di legge, per avere la Soprintendenza travalicato le proprie competenze effettuando valutazioni urbanistico-edilizie senza esplicitare adeguatamente le ragioni dell’incompatibilità paesaggistica; difetto di istruttoria, con riguardo alla data di realizzazione delle opere, alla loro configurazione e alla natura assoluta o relativa del vincolo di inedificabilità. In appello sono stati riproposti tre motivi: omessa o insufficiente motivazione del TAR sulla censura relativa all’art. 10-bis; erronea qualificazione dell’atto come provvedimento assistito da motivazione plurima e persistente genericità o contraddittorietà della motivazione; difetto di istruttoria sulla discrasia temporale nella realizzazione delle opere e sulla loro qualificazione come interventi non condonabili. Le opere comprendevano, tra l’altro, l’ampliamento di un fabbricato, locali per attività commerciali, una terrazza, balconi e modifiche della volumetria di un locale adibito a carrozzeria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, ha ritenuto che le garanzie partecipative siano irrilevanti quando il procedimento di sanatoria abbia esito vincolato e le opere siano incondonabili per legge, poiché l’apporto procedimentale non avrebbe potuto modificare il contenuto finale dell’atto. Quanto alla motivazione, ha rilevato che il parere della Soprintendenza e il provvedimento comunale erano sorretti da una pluralità di autonome ragioni ostative: le opere non erano condonabili ai sensi dell’Allegato 1 alla l. n. 326/2003; quelle realizzate dopo il 31 marzo 2003 non rientravano negli interventi di completamento e risultavano eseguite oltre i termini della procedura autorizzativa; inoltre, le opere riproducevano le caratteristiche di illegittimità dell’immobile principale. L’atto individuava con sufficiente chiarezza sia le opere completate nei termini sia quelle successive, specificando la relativa qualificazione e la disciplina ostativa applicata. Quanto al difetto di istruttoria, il giudice ha affermato che il condono non può operare come rimedio progressivo destinato a inseguire l’evoluzione dell’abuso. L’incertezza sulla data di realizzazione o persino sulla configurazione delle opere non determina quindi un vizio dell’istruttoria, ma impedisce di ritenere dimostrati i presupposti della sanatoria. Le spese sono state poste a carico dell’appellante nei confronti del Comune, liquidate in euro 4.000, oltre accessori; sono state compensate nei confronti delle amministrazioni statali, costituite solo formalmente.
Norme richiamate
art. 10-bis l. n. 241/1990
La violazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del diniego di sanatoria quando il procedimento è vincolato e risulta che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione deve indicare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto dalla pluralità di ragioni ostative esplicitate negli atti.
l. n. 326/2003, Allegato 1
La disciplina del condono esclude le opere oggetto di nuova superficie e nuova volumetria non riconducibili alle tipologie di abusi condonabili, nonché le opere realizzate oltre i termini previsti.
art. 32 l. n. 326/2003
Le opere realizzate oltre i termini della procedura autorizzativa prevista dalla disciplina del condono non possono beneficiare della sanatoria.
Massime di principio
- Quando le opere edilizie sono non condonabili per legge e l’esito del procedimento è vincolato, la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 non comporta l’annullamento del diniego se l’apporto partecipativo non avrebbe potuto determinare un diverso contenuto del provvedimento.
- Un provvedimento di diniego o improcedibilità dell’istanza di condono è adeguatamente motivato quando individua le opere interessate e indica, anche mediante una pluralità di ragioni autonome, sia i limiti temporali sia le caratteristiche edilizie che impediscono la sanatoria.
- La condonabilità di opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico è preclusa quando gli interventi comportano nuova superficie o nuova volumetria e non rientrano nelle ipotesi di abusi minori previste dalla disciplina del condono.
- Il condono edilizio non costituisce un rimedio progressivo destinato a legittimare l’abuso nel suo successivo evolversi; l’incertezza sulla data di realizzazione o sulla configurazione delle opere impedisce di ritenere dimostrati i presupposti della sanatoria e non integra, di per sé, un difetto di istruttoria dell’amministrazione.
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