Cassazione Penale, Sentenza n. 29468/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rettifica del decreto di cumulo per l'esecuzione di pene concorrenti, sostenendo che dovesse applicarsi il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e contestando la decisione del giudice dell'esecuzione che avrebbe operato una 'scissione' tra condotte commesse prima dell'inizio del primo rapporto esecutivo e quelle successive, configurando un criterio extralegale contrario all'art. 78.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte di Appello di Perugia ha correttamente applicato la giurisprudenza consolidata: il principio dell'unità del rapporto esecutivo e l'applicabilità del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. si realizzano solo quando tutte le condanne riguardano reati commessi prima dell'inizio del primo rapporto esecutivo. Se, invece, il condannato commette nuovi reati durante l'espiazione o dopo l'interruzione dell'esecuzione, si procede a un ulteriore cumulo non più soggetto alle limitazioni dell'art. 78, comprendendo la pena per il nuovo reato e la parte residua non ancora espiata del cumulo precedente. Nessun motivo di contrasto è stato addotto dal ricorrente; pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Dispositivo che contiene il criterio moderatore (limite di trent'anni per la reclusione) applicabile nel cumulo delle pene quando le condanne riguardano reati commessi prima dell'inizio del primo rapporto esecutivo; è norma di carattere determinativo della pena e va osservata nell'ambito dell'unità del rapporto esecutivo.
art. 80 cod. pen.
Rimando alla disciplina sull'applicabilità delle norme sul concorso di persone e concorso di reati; richiamata per sottolineare il quadro normativo del cumulo delle pene.
art. 71 e ss. cod. pen.
Norme che regolano il concorso di pene e la determinazione della pena, applicabili anche quando devono eseguirsi più sentenze o decreti di condanna nei confronti della stessa persona; richiamate per affermare il regime legale del cumulo.
art. 663 cod. proc. pen.
«...quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene»
Norma procedurale che impone l'osservanza delle regole sul concorso di pene nella determinazione della pena da eseguirsi; conferma il ruolo del pubblico ministero nell'esecuzione e l'obbligo di applicare il criterio moderatore e le regole di cumulo nei casi previsti.
art. 656 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme che disegnano il regime dell'esecuzione; contribuisce al quadro procedurale dell'esecuzione delle pene.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 1 n. 26270/2004; Sez. 1 n. 13985/2020)
Principio consolidato secondo cui l'unità del rapporto esecutivo e l'applicabilità del criterio moderatore vanno riferiti alle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio della detenzione; se nuovi reati vengono commessi durante l'espiazione, si procede a un ulteriore cumulo non più soggetto all'art. 78.
Massime di principio
- Il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. (limite massimo di trent'anni) si applica solo quando tutte le condanne da cumulare riguardano reati commessi prima dell'inizio del primo rapporto esecutivo: in tal caso si realizza l'unità del rapporto esecutivo.
- Se il condannato commette nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo l'interruzione dell'esecuzione, si deve procedere a un ulteriore cumulo che comprende la pena per il nuovo reato e la parte residua non ancora espiata del cumulo precedente; tale nuovo cumulo non è soggetto al limite moderatore dell'art. 78.
- Non è lecito operare una 'scissione' artificiosa delle condotte antecedenti all'inizio dell'esecuzione per eludere l'applicazione del criterio moderatore: il momento temporale della commissione dei reati rispetto all'inizio dell'esecuzione è determinante.
- Il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., deve determinare la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene; l'organo dell'esecuzione applica i principi di unità del rapporto esecutivo e i limiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29438/2025 del 12/08/2025
- Sentenza penale · 12 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29440/2025 del 12/08/2025
- Sentenza penale · 12 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29443/2025 del 12/08/2025
- Sentenza penale · 12 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29444/2025 del 12/08/2025
- Sentenza penale · 12 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29445/2025 del 12/08/2025
- Sentenza penale · 12 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29447/2025 del 12/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →