Sentenza n. 1788/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza e ingiunzione di rimborso di euro 3.456,18, notificato l’8 luglio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale ospitato in un centro di accoglienza, ha impugnato la revoca delle misure e la richiesta di restituzione di euro 3.456,18, fondate sul reddito da lavoro dipendente di euro 8.777,39 percepito nel 2024 e sul fatto che l’attività lavorativa sarebbe proseguita nel 2025. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 1 e 6, d.lgs. 142/2015, dell’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 1 CEDU: a suo avviso, il superamento dell’assegno sociale non poteva determinare automaticamente la revoca, dovendosi valutare l’effettiva autosufficienza, il reddito netto, la stabilità del lavoro e l’idoneità delle risorse a garantire un sostentamento dignitoso; lo scostamento sarebbe stato minimo e il rapporto di lavoro non stabile. Con il secondo motivo ha censurato, in via conseguenziale, la richiesta di rimborso, deducendo inoltre difetto di motivazione sul calcolo, l’erroneo riferimento al pocket money mai percepito e l’irragionevolezza dell’importo, che lo avrebbe collocato sotto la soglia di povertà. Il ricorrente si era inoltre spontaneamente allontanato dal centro, dichiarando tuttavia persistente l’interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che il superamento dell’importo dell’assegno sociale non costituisca un automatismo sufficiente: l’accertamento deve riguardare la concreta ed effettiva capacità di autosostentamento, tenere conto della situazione individuale, della stabilità e durata dei mezzi economici e della proporzionalità della misura. Nel caso concreto la Prefettura aveva basato la revoca sul solo superamento della soglia, senza motivare sulla posizione individuale, sulla stabilità delle risorse e sulla proporzionalità; l’affermazione della prosecuzione del lavoro nel 2025 era priva di riscontri documentali. Il Collegio ha inoltre rilevato che i precedenti invocati dall’amministrazione non supportavano la tesi dell’automatica sufficienza del superamento della soglia. Il secondo motivo, relativo alla restituzione e ai criteri di calcolo, è stato assorbito e non deciso autonomamente. La domanda cautelare era stata precedentemente accolta limitatamente alla revoca delle misure. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 17, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 2013/33/UE
L’art. 17, paragrafi 2 e 3, sancisce l’obbligo per gli Stati membri di garantire condizioni materiali di accoglienza che assicurino una sussistenza adeguata e tutelino la salute fisica e mentale dei richiedenti, subordinando tuttavia tali prestazioni alla condizione che l’interessato “non disponga di mezzi sufficienti a garantire una qualità della vita adeguata”.
Il diritto alle condizioni materiali di accoglienza dipende dall’insufficienza di mezzi per una qualità di vita adeguata; la disponibilità di risorse può comportare un contributo ai costi, ma va accertata in concreto.
art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE
“Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità”.
La revoca deve essere fondata su una valutazione individuale e motivata della situazione del richiedente, condotta in modo obiettivo e imparziale e nel rispetto della proporzionalità.
art. 14, commi 1 e 3, d.lgs. 142/2015
In particolare è stato chiarito che il parametro quantitativo dell’assegno sociale di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 non opera quale mero automatismo contabile e non esaurisce l’ambito di valutazione rimesso all’autorità prefettizia: l’accertamento della sussistenza di mezzi sufficienti deve riflettere una reale, concreta e non meramente effimera capacità di autosostentamento.
La soglia dell’assegno sociale è un parametro di riferimento, ma il suo superamento non determina da solo la perdita dell’accoglienza: occorre accertare una capacità di autosostentamento reale, concreta e non effimera.
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015
In altre parole si è rilevato che le amministrazioni, conformemente alla disciplina eurounitaria, che prevale ove difforme sul diritto nazionale, devono revocare le misure di accoglienza senza automatismi quali il superamento di un certo livello di reddito.
La revoca per disponibilità di mezzi sufficienti deve rispettare la disciplina eurounitaria e non può essere disposta automaticamente per il solo superamento di una soglia reddituale.
art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015
l’art. 23, comma 6, disciplina le ricadute patrimoniali della revoca, disponendo che nel caso di revoca per accertata disponibilità di mezzi economici sufficienti, “il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito”.
L’obbligo di rimborso consegue alla revoca per accertata disponibilità di mezzi sufficienti; nella decisione il motivo relativo al rimborso è stato assorbito dopo l’annullamento della revoca.
Massime di principio
- La soglia reddituale individuata dall’assegno sociale non costituisce un automatismo decisorio: ai fini della revoca delle misure di accoglienza occorre accertare che il richiedente disponga effettivamente di risorse idonee a garantirgli una concreta e non effimera autosufficienza.
- La valutazione sulla disponibilità di mezzi sufficienti deve essere individuale e motivata e deve considerare, tra l’altro, la stabilità e la durata delle risorse, le condizioni attuali del richiedente e la proporzionalità della revoca.
- La mera affermazione che l’attività lavorativa prosegue nell’anno successivo non è sufficiente a dimostrare la stabilità dei mezzi economici se non è supportata da riscontri documentali.
- La disciplina nazionale in materia di revoca delle misure di accoglienza va applicata in conformità alla direttiva 2013/33/UE; non è legittima una revoca fondata sul solo superamento di una soglia matematica, senza un accertamento concreto delle condizioni economiche e individuali del richiedente.
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