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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3750/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava il decreto del G.i.p. del 07/05/2021 che aveva dichiarato il "non luogo a provvedere" sulla richiesta di convalida del decreto di acquisizione urgente dei dati di traffico telefonico e telematico. Il ricorrente censurava il provvedimento per abnormità strutturale (sosteneva che il G.i.p. non poteva non applicare l'art. 132 d.lgs. n.196/2003) e funzionale (avendo il decreto determinato una stasi delle indagini), e riteneva immediatamente applicabile la sentenza della Corte di Giustizia UE - Grande Chambre, causa C-746/18, anche in ordine al controllo preventivo da parte di un'autorità indipendente o del giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, dopo il deposito del ricorso, la materia è stata disciplinata dal d.l. n.132/2021 (convertito con modificazioni dalla legge n.179/2021) che ha adeguato l'art. 132 d.lgs. n.196/2003 ai principi della sentenza C-746/18: ha previsto l'autorizzazione/convalida giudiziale per l'acquisizione dei tabulati, ha circoscritto l'intervento ai procedimenti per "forme gravi di criminalità" (es. reati con pena massima pari o superiore a tre anni o ergastolo, e casi di minacce/molestie gravi via telefono) e ha introdotto un regime transitorio (art. 1, comma 1-bis) che limita l'utilizzabilità dei dati acquisiti anteriormente all'entrata in vigore della novella. Alla luce della nuova normativa, i dati acquisiti nel procedimento in esame sono utilizzabili perché i reati contestati rientrano nelle fattispecie previste dalla novella, e il decreto del G.i.p. impugnato è stato ritenuto non abnorme e coerente con l'orientamento di questa Corte che aveva invocato l'intervento del legislatore.

Norme richiamate

  • Art. 132 d.lgs. n. 196/2003

    Norma originaria sulla conservazione e acquisizione dei dati di traffico, modificata dal d.l. n.132/2021 per richiedere autorizzazione/convalida giudiziale e per circoscrivere le acquisizioni a specifiche e gravi fattispecie di reato

  • Decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 (convertito dalla legge 23 novembre 2021, n. 179)

    Ha adeguato l'ordinamento ai principi della CGUE (C-746/18) imponendo l'autorizzazione giudiziale per l'acquisizione dei tabulati, definendo i reati per i quali è consentita l'acquisizione e introducendo un regime transitorio (art. 1, comma 1-bis) che limita l'utilizzabilità dei dati acquisiti anteriormente

  • Sentenza Corte di Giustizia UE (Grande Chambre) C-746/18, 2 marzo 2021

    Ha affermato limiti alla conservazione e all'accesso ai dati di traffico per tutelare la vita privata; la Corte ha indicato criteri generali ma lasciato margini interpretativi che, secondo la Cassazione, richiedevano un intervento legislativo nazionale per una piena ed efficace attuazione

  • Art. 4 cod. proc. pen.

    Richiamato per determinare la pena massima ai fini della soglia (reclusione non inferiore nel massimo a tre anni) prevista dalla novella per consentire l'acquisizione

  • Artt. 615-ter, 56, 629 c.p. (reati contestati)

    Fattispecie contestate nel procedimento; rientrano nel novero delle ipotesi per le quali, secondo la novella, l'acquisizione dei dati può essere autorizzata e quindi i dati acquisiti sono utilizzabili secondo il regime transitorio

  • Sez. 2, n. 33116 del 02/07/2021 (Avram); Sez. 2, n. 28523 del 15/04/2021 (Lordi)

    Orientamenti della Suprema Corte che evidenziavano la necessità di un intervento legislativo per dare concretezza ai principi della CGUE, sottolineando che l'applicazione immediata delle decisioni comunitarie può essere limitata quando residuino problemi applicativi o discrezionalità che richiedono norme nazionali

Massime di principio

  • Una sentenza della Corte di Giustizia UE che stabilisce principi generali non sempre produce effetti applicativi immediati se nell'ordinamento nazionale residuano profili di indeterminatezza o discrezionalità che richiedono intervento legislativo.
  • Il giudice nazionale può ritenere legittimo attendere una disciplina nazionale chiara: decisioni nazionali che sospendono convalide o acquisizioni non sono necessariamente "abnormi" se sono coerenti con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che richiede un intervento del legislatore.
  • Successive modifiche legislative possono incidere sulla rilevanza del ricorso: un decreto-legge o la legge di conversione possono rendere inutilizzabili o disciplinare ex novo le acquisizioni precedenti tramite disposizioni transitorie.
  • Il regime transitorio è cruciale: i dati acquisiti prima della novella possono essere utilizzati solo nei limiti espressamente previsti dalla disposizione transitoria (es. solo unitamente ad altri elementi di prova e per i reati elencati).
  • Per il P.M. rimane la possibilità di rinnovare la richiesta di acquisizione o convalida alla luce della nuova normativa: l'adeguamento formale alla disciplina posteriore può risolvere l'impasse investigativo.

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