Cassazione Civile, Sentenza n. 34129/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 1446/2022 del Tribunale di Treviso che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva compensato integralmente le spese e ritenuto che non rientrasse nella cognizione del giudice del rinvio la domanda dell'attore volta ad accertare la fondatezza dell'opposizione esecutiva (ritenendo che tale questione fosse caduta in giudicato perché non dedotta in Cassazione). Il ricorrente deduce che il giudice del rinvio ha erroneamente ritenuto che sulla domanda di merito si fosse formato il giudicato interno e si è spogliato della potestas iudicandi, violando l'art. 329 c.p.c. e facendo falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendo che, nella vicenda, la cassazione restitutoria aveva imposto al giudice del rinvio ulteriori accertamenti di fatto e, pertanto, non poteva ritenersi formatosi un giudicato sul merito dell'opposizione. La Corte ha affermato il principio secondo cui il giudice del rinvio deve esaminare ex novo le questioni rimaste impregiudicate e non decise dalla Corte di legittimità, anche se la parte è contumace nel giudizio di rinvio. Per questi motivi la Corte ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Treviso, in persona di diverso giudice, per nuovo esame del merito e per la decisione sulle spese, lasciando assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
menzionato nella composizione del ricorso
norma processuale richiamata come titolo del ricorso (rappresentanza/atti processuali), menzionata nel contesto dell'instaurazione del processo
art. 329 c.p.c.
art. 329 c.p.c. (richiamato nel testo)
la Corte del rinvio non può nuovamente decidere su capi già divenuti definitivi per effetto del ricorso per cassazione non averli investiti; tuttavia, se la cassazione è stata limitata a vizi di rito e ha disposto il rinvio per accertamenti, il giudice del rinvio deve procedere all'esame delle questioni rimaste aperte
art. 360 n. 3 c.p.c.
menzionato nel primo motivo di ricorso
rimedio per vizio di motivazione e erronea applicazione della legge, invocato per censurare la decisione del giudice del rinvio che avrebbe travalicato i limiti impostigli
art. 378 c.p.c.
memoria depositata ex art. 378 c.p.c.
norma processuale sul deposito di memorie integrative, richiamata in sede di deduzioni difensive
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla per vizi di rito con rinvio restitutorio, il giudice del rinvio è tenuto a compiere gli accertamenti di fatto indicati e a riesaminare ex novo le questioni rimaste impregiudicate, non potendo limitarsi a considerarle già decise salvo che la Suprema Corte le abbia espressamente definite.
- La mancata deduzione di un motivo in Cassazione può delimitare l'oggetto della decisione di legittimità, ma non sempre fa sorgere un giudicato interno automatico: quando la cassazione dispone il rinvio per ulteriori accertamenti, il giudice di merito deve tornare a pronunciarsi sulle questioni non risolte.
- La contumacia della parte nel giudizio di rinvio non determina di per sé la rinuncia o l'abbandono delle domande già proposte né la preclusione della loro valutazione da parte del giudice di merito.
- In fase di impugnazione, per evitare effetti di preclusione o di 'caduta' di questioni nel giudicato, è strategico articolare e proporre in cassazione tutti i motivi che si intende rimettere al vaglio; tuttavia, se la cassazione ordina il rinvio per esame integrale su specifici punti, il giudice del rinvio deve seguirne le indicazioni e decidere sulle altre questioni non definite dalla Corte di legittimità.
- La decisione sulle spese può essere riservata e rimessa al giudice del rinvio; la cassazione può disporre che il nuovo giudice si pronunci anche sulle spese comprese quelle di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 33964/2024 del 23/12/2024
- Sentenza civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 33967/2024 del 23/12/2024
- Sentenza civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 33969/2024 del 23/12/2024
- Sentenza civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 33973/2024 del 23/12/2024
- Sentenza civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 33975/2024 del 23/12/2024
- Sentenza civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 33979/2024 del 23/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →