Ordinanza n. 362/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3099/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo incidente sulla permanenza del cittadino straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania, deducendo la necessità di tutela urgente della propria posizione nell'ambito della procedura flussi. La controversia riguarda il significativo lasso di tempo intercorso tra la manifestazione di disponibilità del datore di lavoro e la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli; per ottenere la convocazione, l'interessato aveva già promosso un giudizio avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a. Il rapporto di lavoro non si è attivato per cause non imputabili al ricorrente, il quale, dopo il regolare ingresso in Italia, è rimasto privo di assistenza sanitaria e di un valido titolo legittimante la permanenza. Non sono inoltre emersi profili di pericolosità sociale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. In sede di cognizione sommaria, il Collegio ha ravvisato significativi elementi di fondatezza alla luce della giurisprudenza della Sezione, valorizzando soprattutto il tempo trascorso tra la disponibilità del datore di lavoro e la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, anche in relazione al precedente ricorso avverso il silenzio. Ha riconosciuto il periculum in mora, poiché l'esecuzione del provvedimento avrebbe potuto determinare un pregiudizio grave e irreparabile per il cittadino straniero, privo di assistenza sanitaria e di titolo valido di permanenza per ragioni non a lui imputabili. Il giudice ha altresì considerato l'assenza di pericolosità sociale. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 117 c.p.a.
È richiamato con riferimento al precedente giudizio promosso per ottenere la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione in relazione al silenzio dell'amministrazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice può ravvisare il fumus boni iuris valorizzando il considerevole lasso di tempo intercorso tra la disponibilità del datore di lavoro e la convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, soprattutto quando l'interessato abbia dovuto promuovere un giudizio avverso il silenzio per ottenere la convocazione.
- Il periculum in mora sussiste quando uno straniero, regolarmente entrato in Italia nell'ambito della procedura flussi, rimanga privo di assistenza sanitaria e di un valido titolo di permanenza perché il rapporto di lavoro non si è attivato per cause non imputabili a lui, anche connesse ai tempi di definizione del procedimento amministrativo.
- L'assenza di profili di pericolosità sociale costituisce elemento rilevante nel bilanciamento cautelare degli interessi relativo alla posizione dello straniero regolarmente entrato nel territorio nazionale.
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