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Sentenza

Sentenza del 11/12/2015 n. 1346 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposte sui redditi - Deduzioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha accolto l'interpretazione estensiva proposta dal contribuente, stabilendo che la deducibilità del 10% dell'IRAP deve applicarsi, con decorrenza dall'esercizio 2008, anche all'IRAP versata negli esercizi precedenti ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 185/2008. La pretesa fiscale fondata su un'interpretazione più restrittiva è stata quindi ritenuta non corretta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 6 del D.L. n. 185/2008, che ha introdotto la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, del 10% dell'IRAP. Il ricorrente ha sostenuto che il principio previsto dal comma 1, applicabile dall'esercizio 2008, dovesse essere esteso anche alla deduzione del 10% dell'IRAP versata negli esercizi precedenti, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, così da evitare una disparità di trattamento tra le due ipotesi.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 1, D.L. n. 185/2008

    Deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, del 10% dell'IRAP con decorrenza dall'esercizio 2008.

    La norma introduce il principio generale della deducibilità del 10% dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi.

  • Art. 6, comma 2, D.L. n. 185/2008

    Deducibilità del 10% dell'IRAP versata negli esercizi precedenti.

    La previsione deve essere interpretata in modo coerente con il comma 1 e deve consentire la deduzione anche per l'IRAP riferita a periodi precedenti, purché versata e rilevante nell'esercizio 2008.

Massime di principio

  • Quando una disposizione fiscale introduce una deduzione generale e disciplina separatamente gli importi riferiti a periodi precedenti, le due previsioni devono essere interpretate in modo coordinato e coerente.
  • Non è corretto applicare un trattamento più restrittivo agli importi pregressi se ciò contrasta con la finalità generale della norma e determina una disparità rispetto agli importi ordinari.
  • Per valutare la deducibilità di un'imposta versata in un determinato esercizio occorre distinguere tra il periodo cui l'imposta si riferisce e l'anno in cui è stata effettivamente versata, verificando la disciplina transitoria applicabile.
  • In situazioni analoghe, il contribuente può sostenere un'interpretazione estensiva quando essa è necessaria per rendere omogenea l'applicazione dei diversi commi della stessa disposizione e rispettare la ratio agevolativa della norma.

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