Sentenza del 11/12/2015 n. 1346 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposte sui redditi - Deduzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha accolto l'interpretazione estensiva proposta dal contribuente, stabilendo che la deducibilità del 10% dell'IRAP deve applicarsi, con decorrenza dall'esercizio 2008, anche all'IRAP versata negli esercizi precedenti ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 185/2008. La pretesa fiscale fondata su un'interpretazione più restrittiva è stata quindi ritenuta non corretta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 6 del D.L. n. 185/2008, che ha introdotto la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, del 10% dell'IRAP. Il ricorrente ha sostenuto che il principio previsto dal comma 1, applicabile dall'esercizio 2008, dovesse essere esteso anche alla deduzione del 10% dell'IRAP versata negli esercizi precedenti, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, così da evitare una disparità di trattamento tra le due ipotesi.
Norme richiamate
Art. 6, comma 1, D.L. n. 185/2008
Deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, del 10% dell'IRAP con decorrenza dall'esercizio 2008.
La norma introduce il principio generale della deducibilità del 10% dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi.
Art. 6, comma 2, D.L. n. 185/2008
Deducibilità del 10% dell'IRAP versata negli esercizi precedenti.
La previsione deve essere interpretata in modo coerente con il comma 1 e deve consentire la deduzione anche per l'IRAP riferita a periodi precedenti, purché versata e rilevante nell'esercizio 2008.
Massime di principio
- Quando una disposizione fiscale introduce una deduzione generale e disciplina separatamente gli importi riferiti a periodi precedenti, le due previsioni devono essere interpretate in modo coordinato e coerente.
- Non è corretto applicare un trattamento più restrittivo agli importi pregressi se ciò contrasta con la finalità generale della norma e determina una disparità rispetto agli importi ordinari.
- Per valutare la deducibilità di un'imposta versata in un determinato esercizio occorre distinguere tra il periodo cui l'imposta si riferisce e l'anno in cui è stata effettivamente versata, verificando la disciplina transitoria applicabile.
- In situazioni analoghe, il contribuente può sostenere un'interpretazione estensiva quando essa è necessaria per rendere omogenea l'applicazione dei diversi commi della stessa disposizione e rispettare la ratio agevolativa della norma.
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