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Sentenza

Sentenza n. 368/2026 - Roma, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 845/2024 del 21/05/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202509871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 845/2024 del Tribunale Ordinario di Tivoli, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro, e aveva condannato il Ministero anche al pagamento delle spese di lite, distratte in favore dei procuratori antistatari. Dopo la rituale notificazione del titolo esecutivo, il Ministero non ha adempiuto, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La ricorrente ha quindi domandato l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione e non era stata eseguita. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo alla ricorrente le somme riconosciute, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente. Non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l'eventuale richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'Amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e risulti l'inadempimento dell'Amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte e assegnandogli un termine per l'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente in sede di prima decisione sull'ottemperanza, quando il giudice non ravvisi allo stato i relativi presupposti, potendo essere richiesta e valutata in caso di ulteriore inottemperanza oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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