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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34657/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Gip (17/1/2024) che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, in relazione ai reati di estorsione e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso (art. 416‑bis c.p.). Il difensore denunciava violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., la mancata valutazione dell'assenza delle esigenze cautelari, la sproporzione della misura, l'illogicità della motivazione che avrebbe fondato l'aggravante mafiosa su elementi non riscontrabili e la rilevanza solo remota di precedenti penali e fatti risalenti nel tempo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità delle censure, rilevando che la qualificazione del fatto con l'aggravante del metodo mafioso era già coperta da giudicato cautelare (sent. n. 42598/23) e che non erano state allegati elementi sopravvenuti tali da consentire la rivalutazione. Il giudice del riesame aveva inoltre documentato collegamenti probatori (coinvolgimento di un esponente della cosca Alvaro nelle truffe, incontri cui partecipava anche Alvaro Domenico, uso di minacce e il rinvenimento di armi e munizioni illegalmente detenute nell'abitazione del prevenuto) idonei a sostenere la presunzione relativa connessa all'art. 416‑bis. La Corte ha altresì richiamato la regola sul "tempo silente" (art. 292 c.p.p.) e sul diverso parametro per la revoca/sostituzione (art. 299 c.p.p.), ritenendo che non fosse stato dimostrato alcun fatto sopravvenuto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Richiamato per segnalare che la trattazione è avvenuta con contraddittorio "cartolare" secondo la normativa emergenziale; non incide sulla decisione di merito sulle esigenze cautelari.

  • art. 274 c.p.p.

    Citato dalla difesa per violazione procedurale; la Corte ha ritenuto le censure generiche e aspecifiche, quindi inammissibili.

  • art. 275 c.p.p.

    Analogamente invocato dalla difesa per questioni relative alla misura cautelare; la Corte non ha ritenuto fondate le censure per genericità.

  • art. 416‑bis c.p.

    Riconosciuta come aggravante applicata ai fatti; la sua sussistenza è coperta da giudicato cautelare e produce una presunzione relativa utile a giustificare esigenze cautelari, salvo elementi sopravvenuti che la contrastino.

  • art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione del "tempo silente": il giudice che emette la misura deve valutare la risalenza temporale del fatto, ma tale valutazione non è automaticamente trasferibile alla fase di revoca/sostituzione senza elementi nuovi.

  • art. 299 c.p.p.

    Ricorda che, ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, rileva il periodo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e non il solo tempo intercorso dal fatto; servono fatti sopravvenuti per affermare l'attenuazione delle esigenze cautelari.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a seguito della decisione (compiti della cancelleria); citata per ordine di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Se la sussistenza di un'aggravante (es. metodo mafioso ex art. 416‑bis) è già stata confermata con giudicato cautelare, il ricorso che contesti tale qualificazione deve allegare elementi nuovi e specifici per essere ammissibile; altrimenti è dichiarato inammissibile.
  • La mera distanza temporale dei fatti ("tempo silente") non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari: per ottenere la revoca o la sostituzione della misura occorre dimostrare fatti sopravvenuti che attenuino le esigenze originarie.
  • Il rinvenimento di armi e munizioni illegalmente detenute e la loro natura (p.es. alcune provento di furto) possono essere valutati come indicativi di collegamenti con ambienti criminali e quindi rilevanti ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari.
  • Le censure in materia cautelare devono essere concrete, specifiche e supportate da prova o da nuovi elementi: argomentazioni apodittiche o generiche sull'insussistenza delle esigenze non sono ammesse e portano a inammissibilità.
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende), pertanto è necessario valutare la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre impugnazioni.

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