Sentenza n. 1046/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza, alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 1077/2023 n. 179/2024 del 27.2.2024 la quale ha riconosciuto alla Sig.ra Sandra Verani il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994 Voglia altresì nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e ai relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché degli uffici scolastici intimati, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 179 del 27 febbraio 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici indicati nel titolo, per complessivi 3.000 euro, oltre rivalutazione e interessi nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, e aveva posto a carico del Ministero anche le spese di giudizio. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario, senza dimostrare l'effettiva attribuzione alla ricorrente della Carta docente e delle somme accessorie. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie per l'integrale attuazione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che, salvo l'adempimento relativo alle spese di lite, non era stata dimostrata la materiale esecuzione della sentenza di cognizione. Ha ritenuto che non sussistessero ostacoli normativi alla corresponsione di quanto dovuto, poiché il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite dal Tribunale di Livorno e corrispondendo i relativi accessori, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, affinché, in caso di inutile decorso del termine, provveda entro i successivi 60 giorni a tutti gli adempimenti necessari, anche mediante pagamento in conto sospeso. Le spese del giudizio di ottemperanza, pari a 800 euro oltre IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero e attribuite al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Disciplina il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute, nei limiti del divieto di cumulo richiamato dal titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione competente prima dell'esecuzione forzata; il TAR ha ritenuto tale termine ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, ove necessario, il ricorso al pagamento in conto sospeso nell'ambito degli adempimenti commissariali finalizzati all'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, l'amministrazione non adempie integralmente se esegue soltanto una parte delle statuizioni del titolo, mentre omette la prestazione principale riconosciuta in favore del privato e i relativi accessori.
- Quando il titolo esecutivo è stato notificato all'organo competente e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'amministrazione non può opporre tale termine come ostacolo alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e contestualmente nominare un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un termine successivo in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può avvalersi, ove ricorrano i presupposti, dello strumento del pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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