Cassazione Penale, Sentenza n. 28487/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il provvedimento del Tribunale del Riesame che, pur avendo dichiarato la nullità del decreto di sequestro probatorio per carenza di motivazione in ordine alle finalità probatorie, ha comunque disposto il mantenimento del vincolo reale sui beni sequestrati. Bologna deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell'art. 24 Costituzione e dell'art. 240, comma 2, cod. pen., sostenendo che, dopo la nullità del sequestro probatorio, il giudice non poteva ritenere la confiscabilità del bene in assenza di condanna e avrebbe dovuto disporre la restituzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto giuridicamente corretta la decisione del Tribunale del Riesame che, dichiarato nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio, ha comunque mantenuto il vincolo reale sui beni perché risultavano verosimilmente contraffatti e pertanto rientranti nelle "cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato". La Corte ha richiamato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il divieto di restituzione previsto da tale norma opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio quando le cose sono oggettivamente criminose ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
La revoca del sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240, comma 2, cod. pen.; il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, opera anche se è stato annullato il decreto di sequestro probatorio quando le cose sono oggettivamente criminose.
art. 240, comma 2, cod. pen.
Individua le "cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato"; per tali cose la confisca è obbligatoria e la restituzione può essere impedita anche in assenza di condanna, essendo irrilevante l'annullamento del decreto di sequestro probatorio.
art. 474 cod. pen.
Norma incriminatrice relativa alla falsificazione di marchi; nel caso in esame le indagini riguardavano la fabbricazione/detenzione di beni con marchi verosimilmente contraffatti, contribuendo a qualificare i beni come suscettibili di confisca obbligatoria.
art. 648 cod. pen.
Norma penale citata nel provvedimento (ricettazione o altra fattispecie richiamata nel testo); la presenza di reati connessi è stata valutata dal Tribunale del riesame nel ritenere l'illiceità intrinseca dei beni.
art. 474-bis cod. pen.
Richiamato dal Tribunale del riesame insieme all'art. 240, co. 2, per inquadrare i beni sequestrati nella fattispecie delle cose la cui fabbricazione o detenzione costituisce reato.
art. 322 cod. proc. pen.
Norma processuale evocata dalla difesa nel motivo di ricorso; il rilievo difensivo verteva sulla presunta illegittimità delle determinazioni adottate dal riesame in assenza di adeguata motivazione del sequestro probatorio.
art. 24 Costituzione
Richiamato dalla ricorrente (diritto di difesa); la Corte ha ritenuto però manifestamente infondate le censure rispetto alla decisione del Tribunale del riesame.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019
Le Sezioni Unite hanno affermato che il divieto di restituzione dell'art. 324, comma 7, opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio qualora le cose siano oggettivamente criminose ai sensi dell'art. 240, comma 2; il riesame si concentra sull'illiceità intrinseca del bene più che sulla motivazione della convalida.
Massime di principio
- Se un decreto di sequestro probatorio è annullato per carenza di motivazione, il giudice del riesame può comunque non disporre la restituzione se i beni sono "oggettivamente criminosi" e rientrano nell'art. 240, comma 2, cod. pen.; in tal caso opera il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
- La distinzione fondamentale è tra beni "oggettivamente criminosi" (la cui confisca è indipendente dalla condanna) e beni la cui confiscabilità dipende dall'accertamento di un'attività vietata: solo per i primi può essere impedita la restituzione anche dopo l'annullamento del sequestro probatorio.
- Il riesame può concentrarsi sull'accertamento dell'illiceità intrinseca del bene (es. la verosimile contraffazione) e non è limitato esclusivamente a valutare la motivazione formale del sequestro iniziale.
- Per la difesa, in casi analoghi la strategia efficace è dimostrare che i beni non rientrano nell'ambito dell'art. 240, comma 2 (cioè che non sono "oggettivamente criminosi") o che manca la prova della loro illiceità intrinseca; in mancanza di tale prova, la richiesta di restituzione ha maggiori chance.
- I precedenti delle Sezioni Unite sono decisivi: anche quando il provvedimento ablativo è annullato, la mancata restituzione è giustificabile solo se il bene è suscettibile di confisca obbligatoria per la sua natura intrinsecamente illecita.
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