Cassazione Penale, Sentenza n. 24327/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Potenza che, in parziale accoglimento del riesame, aveva escluso la gravità indiziaria per alcune imputazioni e sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. I motivi di impugnazione erano: a) nullità dell'ordinanza cautelare per violazione del diritto di difesa ex artt. 292 e 293 c.p.p.; b) violazione degli artt. 8, 27 e 291 c.p.p. relativamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale; c) violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria rispetto alle condotte contestate.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen.: i difensori hanno trasmesso il 08/04/2022 formale dichiarazione di rinuncia, valida e ricevuta dalla cancelleria, con la conseguenza dell'inammissibilità. Inoltre i ricorsi sono stati giudicati inammissibili anche per sopravvenuta carenza di interesse, dato che nel frattempo era stata revocata anche la misura dell'obbligo di dimora. Non è stata disposta la condanna al pagamento delle spese né l'irrogazione di sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, poiché la mancanza di interesse è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi.
Norme richiamate
artt. 292 e 293 c.p.p.
Invocate dai ricorrenti come violazione del diritto di difesa; la Corte non è entrata nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
artt. 8, 27 e 291 c.p.p.
Richiamati dai ricorrenti con riferimento al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale; anche su questo punto la Corte non ha deciso il merito a causa della rinuncia.
artt. 589 e 591 cod. proc. pen.
Applicati dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione in seguito alla rinuncia: la rinuncia è atto formale, irrevocabile e recettizio che rende inammissibile il ricorso.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata quale principio secondo cui la sopravvenuta manca di interesse dopo la proposizione del ricorso può escludere l'imposizione delle spese.
Cass. Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013 (Serrano Caceres)
Precedente richiamato per affermare la natura irrevocabile e gli effetti dell'atto di rinuncia all'impugnazione.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta) e Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri)
Giurisprudenza utilizzata a supporto del principio che la sopravvenuta carenza di interesse può escludere la condanna alle spese quando si verifica dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso di cassazione è atto irrevocabile e determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 589 e 591 c.p.p.
- La rinuncia deve essere specifica e trasmessa alla cancelleria: quando è valida la Corte dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito delle doglianze sottese.
- Se, dopo la proposizione del ricorso, sopravviene la cessazione dell'interesse (es. revoca della misura cautelare impugnata), l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse, quando si verifica dopo il deposito del ricorso, può giustificare l'esclusione della condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie.
- Prima di rinunciare a un ricorso valutare le conseguenze pratiche e la possibile perdita della possibilità di decide rinuncia irrevocabile; se si vuol preservare la decisione sul merito non rinunciare.
- La Corte tende a risolvere le questioni processuali formali (rinuncia, carenza di interesse) prima di affrontare i profili di merito contenuti nei motivi di impugnazione.
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