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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24327/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Potenza che, in parziale accoglimento del riesame, aveva escluso la gravità indiziaria per alcune imputazioni e sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. I motivi di impugnazione erano: a) nullità dell'ordinanza cautelare per violazione del diritto di difesa ex artt. 292 e 293 c.p.p.; b) violazione degli artt. 8, 27 e 291 c.p.p. relativamente al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale; c) violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria rispetto alle condotte contestate.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen.: i difensori hanno trasmesso il 08/04/2022 formale dichiarazione di rinuncia, valida e ricevuta dalla cancelleria, con la conseguenza dell'inammissibilità. Inoltre i ricorsi sono stati giudicati inammissibili anche per sopravvenuta carenza di interesse, dato che nel frattempo era stata revocata anche la misura dell'obbligo di dimora. Non è stata disposta la condanna al pagamento delle spese né l'irrogazione di sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, poiché la mancanza di interesse è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi.

Norme richiamate

  • artt. 292 e 293 c.p.p.

    Invocate dai ricorrenti come violazione del diritto di difesa; la Corte non è entrata nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.

  • artt. 8, 27 e 291 c.p.p.

    Richiamati dai ricorrenti con riferimento al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale; anche su questo punto la Corte non ha deciso il merito a causa della rinuncia.

  • artt. 589 e 591 cod. proc. pen.

    Applicati dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione in seguito alla rinuncia: la rinuncia è atto formale, irrevocabile e recettizio che rende inammissibile il ricorso.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata quale principio secondo cui la sopravvenuta manca di interesse dopo la proposizione del ricorso può escludere l'imposizione delle spese.

  • Cass. Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013 (Serrano Caceres)

    Precedente richiamato per affermare la natura irrevocabile e gli effetti dell'atto di rinuncia all'impugnazione.

  • Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta) e Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri)

    Giurisprudenza utilizzata a supporto del principio che la sopravvenuta carenza di interesse può escludere la condanna alle spese quando si verifica dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso di cassazione è atto irrevocabile e determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 589 e 591 c.p.p.
  • La rinuncia deve essere specifica e trasmessa alla cancelleria: quando è valida la Corte dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito delle doglianze sottese.
  • Se, dopo la proposizione del ricorso, sopravviene la cessazione dell'interesse (es. revoca della misura cautelare impugnata), l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse, quando si verifica dopo il deposito del ricorso, può giustificare l'esclusione della condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie.
  • Prima di rinunciare a un ricorso valutare le conseguenze pratiche e la possibile perdita della possibilità di decide rinuncia irrevocabile; se si vuol preservare la decisione sul merito non rinunciare.
  • La Corte tende a risolvere le questioni processuali formali (rinuncia, carenza di interesse) prima di affrontare i profili di merito contenuti nei motivi di impugnazione.

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