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Sentenza

Sentenza n. 5748/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente

Giustizia amministrativa202512539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di attivazione del procedimento finalizzato al rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, impegnatasi a evadere la richiesta in tempi ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze ricevute. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.

    L’azione contro il silenzio è stata utilizzata per contestare l’inerzia dell’Amministrazione sull’attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto [...] integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    La sopravvenuta attivazione del procedimento, mediante fissazione dell’appuntamento richiesto, determina il soddisfacimento della pretesa e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto costituisce attivazione del relativo procedimento, ai fini della verifica della sopravvenuta soddisfazione della pretesa fatta valere con l’azione contro il silenzio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il ritardo dell’Amministrazione non sia particolarmente esteso e l’Amministrazione abbia adottato un comportamento collaborativo, attivandosi in tempi ragionevoli anche in presenza di un elevato numero di istanze; resta possibile porre a suo carico la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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