Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 333/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del decreto di irricevibilità prot. 0082030 del 17 novembre 2025 cat. A.12/Irr. n. 164/2025 del Questore di Ravenna, notificato il 18 novembre 2025, con riferimento alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 23 agosto 2025, oltre che di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e comunque pertinenti;

Giustizia amministrativa202600074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di irricevibilità dell’istanza di rilascio del titolo di soggiorno presentata per un distacco transnazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dipendente a tempo pieno e indeterminato di una società albanese, era stato distaccato in Italia per l’esecuzione di prestazioni oggetto di un appalto presso cantieri italiani. Dopo l’ingresso in Italia, aveva presentato una domanda di rilascio del titolo di soggiorno e una richiesta telematica di nulla osta per distacco. La Questura aveva dichiarato irricevibile l’istanza, qualificandola come domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e rilevando il mancato ricorso alla procedura ordinaria presso lo Sportello unico per l’immigrazione, l’assenza di contratto di soggiorno e l’incompetenza della Questura rispetto alle istanze di lavoro subordinato nell’ambito dei flussi migratori. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi, sostenendo che il contraddittorio avrebbe consentito di regolarizzare o chiarire la domanda; dall’altro, l’erronea qualificazione dell’istanza, poiché la richiesta riguardava il particolare titolo previsto dall’art. 27, comma 1, lett. i), T.U.I., per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esteri temporaneamente trasferiti in Italia per l’esecuzione di appalti, e non il permesso ordinario per lavoro subordinato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di irricevibilità. I motivi sono stati esaminati congiuntamente. Il giudice ha rilevato che l’istanza era specificamente finalizzata a ottenere un titolo di soggiorno per distacco ai sensi dell’art. 27 T.U.I. e non un permesso ordinario per lavoro subordinato. Tale disciplina costituisce un regime speciale, distinto da quello relativo agli ingressi per lavoro subordinato soggetti alle quote e alla stipula del contratto di soggiorno. L’amministrazione ha quindi fondato il provvedimento su una qualificazione inconferente della domanda, applicando una disciplina non pertinente. L’errore di qualificazione avrebbe potuto essere tempestivamente corretto mediante la comunicazione dei motivi ostativi e l’instaurazione del contraddittorio procedimentale; pertanto, è stata ritenuta illegittima anche l’omissione del preavviso di rigetto. L’amministrazione è stata obbligata a riesaminare l’istanza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, eventualmente previa attivazione del contraddittorio procedimentale. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, lett. i), d.lgs. 286/1998

    Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: … i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie

    La norma disciplina una categoria speciale di lavoratori dipendenti da datori di lavoro esteri, temporaneamente trasferiti in Italia per l’esecuzione di prestazioni oggetto di appalto, distinta dalla disciplina ordinaria degli ingressi per lavoro subordinato.

  • art. 40, comma 13, d.P.R. 394/1999

    Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, è previsto l'impiego in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali

    La disposizione attua il regime speciale del distacco transnazionale, prevedendo una procedura e presupposti propri, diversi da quelli del permesso ordinario per lavoro subordinato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi è funzionale a consentire al richiedente di chiarire la qualificazione della domanda e di superare eventuali elementi ostativi; la sua omissione è illegittima quando il contraddittorio avrebbe potuto evitare l’errore amministrativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ricorrendo i presupposti processuali e previo avviso alle parti, la controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Quando l’istanza di soggiorno riguarda lavoratori dipendenti da datori di lavoro esteri temporaneamente trasferiti in Italia per l’esecuzione di prestazioni oggetto di appalto, l’amministrazione deve esaminarla alla luce del regime speciale previsto dall’art. 27, comma 1, lett. i), d.lgs. 286/1998 e dall’art. 40, comma 13, d.P.R. 394/1999, senza applicare automaticamente la disciplina ordinaria del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
  • L’erronea qualificazione dell’istanza da parte dell’amministrazione rende inconferente un provvedimento di irricevibilità fondato sui presupposti e sulle modalità procedurali proprie di una diversa tipologia di titolo di soggiorno.
  • La comunicazione dei motivi ostativi deve essere effettuata quando il contraddittorio procedimentale può consentire al richiedente di chiarire la natura della domanda, regolarizzarla o superare gli elementi ostativi; la sua omissione è illegittima se l’errore amministrativo avrebbe potuto essere corretto attraverso tale interlocuzione.
  • L’annullamento del provvedimento amministrativo fondato sull’erronea qualificazione della domanda non comporta automaticamente il riconoscimento del titolo richiesto, ma impone all’amministrazione il riesame dell’istanza secondo la disciplina pertinente e, ove necessario, previa riattivazione del contraddittorio procedimentale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.