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Sentenza

Sentenza n. 642/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 5412 emessa in data 4 dicembre 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, docenti a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano il riconoscimento del diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici indicati, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nonché la condanna del Ministero al rimborso delle spese legali. Poiché la sentenza non era stata spontaneamente eseguita, hanno proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare né l'inadempimento né l'avvenuta notifica della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato, e che la pronuncia era stata notificata al Ministero il 17 febbraio 2025. Ha ritenuto così soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà adempiere entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alle docenti dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale presupposto per il giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata insieme all'art. 112 c.p.a. quali condizioni per procedere all'esecuzione coattiva della pronuncia nei confronti dell'amministrazione, dopo la notifica della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che le impone una prestazione determinata, purché risultino soddisfatte le condizioni processuali previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile all'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
  • La previa notifica all'amministrazione della sentenza passata in giudicato costituisce, nei casi previsti dalla normativa applicabile, una condizione per l'attivazione dell'esecuzione in sede di ottemperanza.
  • In presenza di un persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine.
  • Quando l'attività demandata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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