Cassazione Penale, Sentenza n. 32090/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Roma del 18/01/2021 lamentando la violazione di legge per la mancata declaratoria della prescrizione dei reati. Ha dedotto che i reati erano stati consumati il 15/06/2013 e che, pertanto, il termine prescrizionale si sarebbe estinto prima della pronuncia di secondo grado, mentre la Corte di Appello aveva ritenuto che il termine non fosse decorso perché aveva computato nel periodo di sospensione 64 giorni intercorrenti tra il 9/03/2020 e l'11/05/2020.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato: il giudice di merito ha erroneamente applicato la sospensione del corso della prescrizione per il periodo indicato, non considerando che in quel lasso temporale il processo non era fissato e quindi non sussisteva la necessità di sospendere la prescrizione. Il Collegio ha rilevato che il termine prescrizionale era decorso al 18/01/2021, cioè prima della sentenza di secondo grado, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Decisione resa il 13/04/2022.
Norme richiamate
artt. 393 e 582 c.p.
Sono le norme indicate come riferimento per i reati per cui era stato condannato l'imputato; la Corte si è limitata a richiamarle come titolo di accusa, mentre la questione decisiva riguardava l'estinzione per prescrizione
norme sulla prescrizione (codice penale e procedura penale)
La Corte ha interpretato le norme sulla prescrizione ritenendo che la sospensione del corso della prescrizione per l'intervallo 9/03/2020-11/05/2020 non fosse applicabile perché il processo non era fissato in quel periodo; di conseguenza il termine della prescrizione è maturato prima della sentenza di appello
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata con attenzione sulla base della data del fatto, delle eventuali interruzioni e delle sospensioni: sospensioni temporanee (es. misure straordinarie) si applicano solo se ricorrono i presupposti normativi e fattuali previsti dalla legge.
- La sospensione del corso della prescrizione non può essere computata automaticamente: se nel periodo indicato non è avvenuto un atto o non sussistono i presupposti per la sospensione (ad esempio il processo non era fissato), quel periodo non interrompe né sospende la prescrizione.
- Se alla data della pronuncia di secondo grado la prescrizione è già maturata, la sentenza di merito deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
- La difesa deve contestare tempestivamente il computo dei termini prescrizionali e documentare lo stato del procedimento (date di fissazione udienza, atti intervenuti) per dimostrare che non sussistono cause di sospensione o interruzione.
- I giudici di merito sono tenuti a verificare correttamente l'operatività di eventuali sospensioni o interruzioni del termine prescrizionale; errori nel calcolo possono essere motivo di annullamento quando incidono sull'estinzione del reato.
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