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Sentenza

Sentenza n. 1459/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.505/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia.

Giustizia amministrativa202504380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva condannato il Ministero ad assegnare alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente, per il valore di 500 euro relativo all'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 505/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, passata in giudicato e notificata al Ministero. Il titolo giudiziale aveva condannato l'amministrazione a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la somma complessiva di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contrastato la pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L'amministrazione deve pagare le somme riconosciute dal titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non costituisce né determina autonomamente il diritto di credito, ma mira esclusivamente a soddisfarlo secondo la sua esatta dimensione risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine di 90 giorni e da concludere entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie a garantirla.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di assegnazione derivante dal giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Costituiscono i parametri legali per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi della parte creditrice non vincolano l'amministrazione se non nei limiti stabiliti dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rendono applicabile nel processo amministrativo la disciplina relativa alle spese e al rinvio alle norme del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto un obbligo pecuniario non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma è diretto esclusivamente a consentire il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo giudiziale; la misura del credito deve essere ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione, che deve verificare la misura e la decorrenza delle somme dovute secondo il titolo giudiziale e i parametri legali applicabili.
  • Quando l'amministrazione non esegue un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può dichiararne l'inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo mediante ottemperanza per obblighi pecuniari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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