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Ordinanza

Ordinanza n. 948/2026 - Catania, Sezione 3

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 905/2021 del 27.05.2021 del Tribunale di Siracusa.

Giustizia amministrativa202600180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa, oggetto di domanda di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La banca ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 905/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa. Il ricorso è stato notificato al Comune resistente mediante posta elettronica certificata indirizzata a un recapito non censito nel pubblico Registro degli indirizzi elettronici delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Comune non si è costituito. La questione esaminata dal TAR riguarda quindi la validità della notificazione dell'atto introduttivo e la necessità di rinnovarla presso un recapito fisico conforme alla legge o presso il domicilio digitale risultante dall'indice IPA.

La decisione

Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, poiché effettuata a un indirizzo PEC non risultante dal pubblico registro pertinente. Ha precisato che, per gli enti i cui recapiti non risultino dal Reginde, la notificazione digitale deve essere eseguita presso l'indice IPA previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. 82/2005, oppure presso il domicilio fisico dell'ente. In applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha disposto la rinnovazione della notifica, non trattandosi di notificazione inesistente e non essendosi costituito il Comune. Ha assegnato un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione e di cinque giorni per depositare la ricevuta del perfezionamento nei confronti del destinatario. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 27 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    obbligo per il giudice amministrativo di disporre la rinnovazione delle notifiche nulle in caso di mancata comparizione della parte intimata, fatti salvi i casi di inesistenza

    La nullità della notificazione dell'atto introduttivo deve essere sanata mediante rinnovazione quando la parte intimata non compare in giudizio, salvo che la notificazione sia inesistente.

  • art. 149-bis c.p.c.

    La notificazione a mezzo PEC deve essere indirizzata al recapito informatico previsto dalla disciplina applicabile.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012

    Individua i pubblici elenchi rilevanti ai fini delle notificazioni telematiche.

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012

    Rileva per il pubblico registro degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia.

  • art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Prevede l'indice IPA quale elenco presso il quale effettuare la notificazione digitale all'ente che non abbia registrato un domicilio digitale nel registro pertinente.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo PEC di un ricorso amministrativo a una pubblica amministrazione deve essere effettuata all'indirizzo risultante dal registro pubblico previsto per il destinatario; quando il recapito dell'ente non risulta dal Reginde, la notificazione digitale deve essere eseguita presso l'indice IPA, in alternativa alla notificazione presso il domicilio fisico dell'ente.
  • La notificazione eseguita a un indirizzo PEC non censito nel registro pubblico pertinente è nulla, non inesistente, quando sia comunque riconducibile a un tentativo di notificazione dell'atto all'amministrazione destinataria.
  • Se la parte intimata non si costituisce e la notificazione dell'atto introduttivo è nulla, il giudice amministrativo deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., salvo il caso di inesistenza della notificazione.
  • Nel disporre la rinnovazione della notificazione, il giudice deve assegnare termini perentori per la nuova notificazione e per il deposito della prova del suo perfezionamento nei confronti del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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