Ordinanza n. 948/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 905/2021 del 27.05.2021 del Tribunale di Siracusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa, oggetto di domanda di ottemperanza
Esito
La controversia
La banca ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 905/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa. Il ricorso è stato notificato al Comune resistente mediante posta elettronica certificata indirizzata a un recapito non censito nel pubblico Registro degli indirizzi elettronici delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Comune non si è costituito. La questione esaminata dal TAR riguarda quindi la validità della notificazione dell'atto introduttivo e la necessità di rinnovarla presso un recapito fisico conforme alla legge o presso il domicilio digitale risultante dall'indice IPA.
La decisione
Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, poiché effettuata a un indirizzo PEC non risultante dal pubblico registro pertinente. Ha precisato che, per gli enti i cui recapiti non risultino dal Reginde, la notificazione digitale deve essere eseguita presso l'indice IPA previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. 82/2005, oppure presso il domicilio fisico dell'ente. In applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha disposto la rinnovazione della notifica, non trattandosi di notificazione inesistente e non essendosi costituito il Comune. Ha assegnato un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione e di cinque giorni per depositare la ricevuta del perfezionamento nei confronti del destinatario. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 27 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
obbligo per il giudice amministrativo di disporre la rinnovazione delle notifiche nulle in caso di mancata comparizione della parte intimata, fatti salvi i casi di inesistenza
La nullità della notificazione dell'atto introduttivo deve essere sanata mediante rinnovazione quando la parte intimata non compare in giudizio, salvo che la notificazione sia inesistente.
art. 149-bis c.p.c.
La notificazione a mezzo PEC deve essere indirizzata al recapito informatico previsto dalla disciplina applicabile.
art. 16-ter d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012
Individua i pubblici elenchi rilevanti ai fini delle notificazioni telematiche.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012
Rileva per il pubblico registro degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia.
art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Prevede l'indice IPA quale elenco presso il quale effettuare la notificazione digitale all'ente che non abbia registrato un domicilio digitale nel registro pertinente.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo PEC di un ricorso amministrativo a una pubblica amministrazione deve essere effettuata all'indirizzo risultante dal registro pubblico previsto per il destinatario; quando il recapito dell'ente non risulta dal Reginde, la notificazione digitale deve essere eseguita presso l'indice IPA, in alternativa alla notificazione presso il domicilio fisico dell'ente.
- La notificazione eseguita a un indirizzo PEC non censito nel registro pubblico pertinente è nulla, non inesistente, quando sia comunque riconducibile a un tentativo di notificazione dell'atto all'amministrazione destinataria.
- Se la parte intimata non si costituisce e la notificazione dell'atto introduttivo è nulla, il giudice amministrativo deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., salvo il caso di inesistenza della notificazione.
- Nel disporre la rinnovazione della notificazione, il giudice deve assegnare termini perentori per la nuova notificazione e per il deposito della prova del suo perfezionamento nei confronti del destinatario.
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