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Sentenza

Sentenza n. 311/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità: - del silenzio-inadempimento serbato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica formatosi, ai sensi dell'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“T.U.A.”), con riferimento all'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) presentata dalla Società odierna ricorrente in data 03/01/2023 (doc. 1), codice procedura MASE 9293, concernente un progetto di impianto eolico costituito da 9 aerogeneratori di potenza di 6,2 MW, per una potenza totale di 55,8 MW, con sistema di accumulo di potenza di 15 MW, ubicato nei Comuni di Bauladu (OR) e Paulilatino (OR), e relative opere di connessione alla RTN e infrastrutture indispensabili ricadenti anche nei Comuni di Tramatza (OR) e Solarussa (OR); e per la condanna: - della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ad adempiere, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA ex art. 25, comma 2-bis, T.U.A., nonché del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE") a provvedere comunque sulla summenzionata istanza con provvedimento espresso di Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 25, comma 2-bis, T.U.A., superando così l'illegittima inerzia serbata nei confronti della Società proponente.

Giustizia amministrativa202501111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento sulla richiesta di avvio e conclusione del procedimento di VIA relativo a un impianto eolico PNIEC non prioritario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 3 gennaio 2023 un’istanza di VIA per un impianto composto da nove aerogeneratori, della potenza complessiva di 55,8 MW, con sistema di accumulo e opere di connessione alla rete nazionale. Dopo la pubblicazione della documentazione, lo svolgimento di più fasi di consultazione e la presentazione di documentazione integrativa, la società ha diffidato il Ministero a concludere il procedimento. Il Ministero ha comunicato di avere trasmesso la documentazione alla Commissione competente e di voler provvedere solo dopo il completamento dell’istruttoria tecnica e l’acquisizione delle risultanze relative alla procedura di competenza del Ministero della Cultura. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio, sostenendo che erano decorsi i termini perentori previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, senza che la Commissione avesse predisposto lo schema di provvedimento di VIA e senza che il Ministero avesse adottato il provvedimento conclusivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di VIA. Ha rilevato che tutti i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, espressamente qualificati come perentori dal comma 7, erano scaduti senza la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione e senza l’adozione del provvedimento finale da parte del Ministero, previo concerto con il Ministero della Cultura. Il giudice ha escluso che la disciplina della calendarizzazione e delle priorità dei progetti PNIEC non prioritari deroghi alla perentorietà dei termini procedimentali: il criterio di priorità rileva sul piano organizzativo interno, ma non elimina l’obbligo giuridico di provvedere. Al contempo, per bilanciare la tutela contro l’inerzia con il sistema legislativo delle quote di trattazione e con l’obiettivo della transizione energetica, ha ordinato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero della Cultura di provvedere entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, valutando il progetto con priorità rispetto ai soli procedimenti relativi a progetti PNIEC non prioritari, nell’ambito della quota non inferiore ai due quinti destinata a tali progetti. La Commissione dovrà inserire il progetto nelle sedute già calendarizzate o in una seduta straordinaria. Il Ministero dell’Ambiente dovrà inoltre rendere evidenti i criteri organizzativi utilizzati per la calendarizzazione. In caso di ulteriore inottemperanza, potrà essere nominato un commissario ad acta su istanza della parte. Le spese sono state compensate per la novità parziale della questione e il peculiare contesto amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Fondamento dell’obbligo generale dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Stabilisce i termini per la conclusione dei procedimenti di VIA relativi ai progetti PNIEC e impone alla Commissione la predisposizione dello schema di provvedimento e al Ministero l’adozione del provvedimento finale.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    termini ... espressamente definiti perentori

    La perentorietà dei termini di conclusione della VIA rende giuridicamente rilevante il loro superamento e non consente all’amministrazione di giustificare l’inerzia mediante il solo richiamo alla calendarizzazione dei progetti.

  • art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006

    Disciplina il sistema di priorità e quote per la calendarizzazione dei progetti PNIEC; tale disciplina ha rilevanza organizzativa e non deroga ai termini perentori di conclusione del procedimento.

  • art. 31 c.p.a.

    Consente la tutela contro il silenzio-inadempimento; la pronuncia può imporre all’amministrazione di provvedere entro un termine, modulando l’ordine di trattazione in conformità al sistema legale delle quote.

Massime di principio

  • La scadenza dei termini perentori previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione dei procedimenti di VIA relativi a progetti PNIEC rende illegittimo il silenzio dell’amministrazione, anche quando il progetto non rientri tra quelli prioritari.
  • Il criterio legislativo di priorità o calendarizzazione dei progetti PNIEC non elimina né rende elastico l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro i termini perentori stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, poiché rileva sul piano organizzativo interno e non costituisce deroga espressa a tali termini.
  • Nell’accogliere l’azione contro il silenzio relativa a un progetto PNIEC non prioritario, il giudice deve coordinare l’ordine di trattazione imposto all’amministrazione con il sistema legale delle quote, evitando che la tutela giurisdizionale consenta al ricorrente di scavalcare i progetti già calendarizzati secondo la disciplina legislativa.
  • La sentenza che accerta il silenzio illegittimo può imporre all’amministrazione di valutare il progetto entro un termine determinato, assicurandone la trattazione con priorità rispetto ai soli procedimenti omogenei collocati nella medesima quota di progetti non prioritari.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine giudiziale di provvedere, il commissario ad acta può essere nominato, su istanza della parte, con separato provvedimento e con funzioni sostitutive dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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