Cassazione Penale, Ordinanza n. 05451/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di sorveglianza di Genova, deducendo un vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della sua opposizione alla sanzione sostitutiva dell'espulsione. In sostanza, sosteneva che non fossero state correttamente valutate le circostanze rilevanti per escludere o superare la misura, chiedendo una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il Tribunale aveva però rilevato l'assenza di stabili legami familiari in Italia, la mancata prova di colloqui con parenti in carcere e la mancanza di convivenza familiare precedente alla detenzione; aveva inoltre valorizzato la pericolosità sociale desunta dalla gravità del reato di condanna e dalla mancanza di opportunità lavorative o comunque risocializzanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che le censure erano di mero fatto e miravano a ottenere una diversa valutazione degli elementi già esaminati in modo adeguato e non contraddittorio dal Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso e in difetto di elementi per escludere la colpa del ricorrente, è dovuto il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito è inammissibile, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione adeguata e non contraddittoria.
- Ai fini del controllo sulla decisione del giudice di sorveglianza, la Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest'ultimo abbia esaminato in modo coerente gli elementi fattuali rilevanti.
- La mancanza di stabili legami familiari e di percorsi lavorativi o risocializzanti può legittimare il diniego di misure o benefici fondati su una prognosi favorevole in termini di reinserimento sociale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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