Cassazione Penale, Sentenza n. 13077/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'equa riparazione per ingiusta privazione della libertà personale subita dal 16/06/2012 al 12/06/2013 (custodia in carcere 13/06/2012-28/02/2013, poi arresti domiciliari). La custodia era stata disposta per plurime contestazioni: associazione con finalità di terrorismo/eversione (art. 270-bis, capo A) e danneggiamento aggravato con finalità di terrorismo (capo C) tra le altre). In seguito il G.U.P. prosciolse la Tozzi dal capo A) per insussistenza (sentenza irrevocabile del 17/01/2014) mentre il capo C) è stato estinto per prescrizione (sentenza del 16/10/2019, irrevocabile 03/11/2020). La ricorrente deduceva che la custodia non era giustificata: l'unico capo che realmente poteva giustificare la custodia sarebbe stato il capo A) poi prosciolto, e comunque per il capo C) la sospensione condizionale della pena avrebbe reso incompatibile la custodia (richiamo a art.275 comma 2-bis). Inoltre impugnava la valutazione della Corte territoriale che aveva ritenuto ostativa al diritto all'indennizzo la sua scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale: non risulta accertato con decisione irrevocabile che la misura cautelare fosse stata adottata o mantenuta senza le condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; il proscioglimento del capo A) non equivale a una accertata illegittimità dell'ordinanza cautelare, e il capo C) (danneggiamento aggravato) era idoneo a giustificare la custodia almeno per il periodo iniziale (13/06/2012-12/09/2012) dato il relativo massimo della pena edittale e i limiti temporali previsti per la custodia. Ha però accolto parzialmente il secondo motivo sul diritto di non rispondere: ha censurato la Corte territoriale per aver valutato lo «stare in silenzio» come comportamento gravemente colposo ostativo al rimborso, in quanto il d.lgs. 8/11/2021 n.188 (modifica art.314 c.p.p.) impedisce che l'esercizio della facoltà di non rispondere incida sul diritto alla riparazione. Tale censura però è stata ritenuta non decisiva perché la decisione di rigetto poggiava su altre ragioni non viziate. Conseguenza pratica: il ricorso è rigettato; la privazione della libertà non dà diritto all'equo indennizzo per il periodo 13/06/2012-12/09/2012; la ricorrente è condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 270-bis cod. pen.
Norma sulla associazione con finalità di terrorismo ed eversione; utilizzata come una delle contestazioni che hanno giustificato la misura cautelare nel quadro indiziario iniziale
art. 635 cod. pen. (danneggiamento) e art. 1 d.l. 15/12/1979 n.625 (aggravante)
Il danneggiamento aggravato contestato aveva una pena massima aumentata dall'aggravante speciale, rendendolo idoneo a legittimare l'applicazione della custodia per il periodo iniziale
art. 273 c.p.p.
Condizioni per l'applicazione delle misure cautelari (gravi indizi, esigenze cautelari); il giudice della riparazione verifica se con decisione irrevocabile sia stato accertato che tali condizioni mancavano
art. 280 c.p.p.
Ulteriori disposizioni sulle condizioni di applicazione delle misure cautelari richiamate come parametro per l'eventuale illegittimità della misura
art. 274 c.p.p.
Regola sulle esigenze cautelari/prognosi orientativa: il giudice della riparazione non è chiamato a valutare ex post la prognosi cautelare ma solo se sia stato definitivamente accertato che mancassero le condizioni di applicabilità
art. 303 c.p.p., comma 1 lett. a)
Limiti temporali dell'esecuzione della misura cautelare: la Corte ha ritenuto che per il reato di danneggiamento aggravato la custodia non poteva protrarsi oltre tre mesi senza l'emissione del provvedimento che dispone il giudizio
art. 275, comma 2-bis c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere che la custodia sarebbe stata incompatibile se la pena fosse stata sospendibile condizionalmente; la Corte ha ritenuto che tale valutazione non dovesse essere compiuta ex post dal giudice della riparazione
art. 314 c.p.p.
"l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"
Modificato dal d.lgs. 8/11/2021 n.188: stabilisce che l'esercizio del diritto di non rispondere non può essere considerato ostativo al riconoscimento dell'indennizzo; diritto al silenzio non può costituire prova di colpa grave per il giudice della riparazione
d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188 (attuazione Direttiva UE 2016/343)
"l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"
Adegua la normativa nazionale alla direttiva UE: vieta che il silenzio dell'imputato precluda o diminuisca il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione
art. 157 cod. pen.
Disciplina l'estinzione del reato per prescrizione e la possibilità di rinunciare alla prescrizione per ottenere pronunce di merito; la Corte osserva che la rinuncia può preservare l'interesse a ottenere pronunce favorevoli e quindi l'indennizzo
Direttiva (UE) 2016/343
Fonte europea richiamata a supporto della tutela dei diritti procedurali dell'imputato (es. diritto al silenzio, equo processo) e motivo dell'intervento legislativo italiano
Massime di principio
- Quando una misura cautelare è stata disposta su più capi di imputazione, il diritto all'indennizzo può essere escluso se almeno uno dei capi originariamente fondanti la misura risultava idoneo, di per sé, a legittimare la privazione della libertà per il periodo contestato; il giudice della riparazione non deve compiere valutazioni meramente congetturali "ora per allora" su come sarebbe stato trattato un capo separatamente.
- Per ottenere l'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. occorre che sia accertato con decisione irrevocabile che la misura cautelare sia stata adottata o mantenuta senza le condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; il giudice della riparazione non può sostituirsi al giudice cautelare per dichiarare l'illegittimità della misura senza decisione definitiva.
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non può più essere valutato come condotta gravemente colposa ostativa al diritto all'indennizzo alla luce del d.lgs. 8/11/2021 n.188 (attuazione Direttiva UE 2016/343): il silenzio non può pregiudicare il diritto alla riparazione.
- Il giudice della riparazione valuta 'ex ante' e in piena autonomia se il comportamento dell'imputato (anche extra-processuale o di relazione sociale) abbia con grave negligenza o imprudenza creato l'apparenza di colpevolezza che ha indotto la reazione dell'autorità; contatti e condotte non costituenti reato possono quindi essere ritenuti concausa se oggettivamente idonei a generare allarme sociale.
- Se il reato che legittimava la custodia è stato dichiarato estinto per prescrizione, il ricorrente può comunque rivendicare la riparazione, ma la scelta processuale (es. accettare la prescrizione senza rinunciarvi) può incidere sulla possibilità concreta di ottenere indennizzo: la rinuncia alla prescrizione (art.157 c.p.) è uno strumento per preservare l'interesse a ottenere una pronuncia di merito favorevole.
- È importante, per chi contesta una misura cautelare, esercitare tempestivamente gli strumenti di impugnazione e preservare l'interesse a ottenere una decisione sul merito della legittimità della misura (es. continuare l'impugnazione anche dopo la cessazione formale della misura), perché l'assenza di una pronuncia irrevocabile sull'illegittimità può precludere l'indennizzo.
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