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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24287/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/09/2023 che aveva confermato il rifiuto di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Casella per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e violazioni di legge per non aver valutato, nel giudizio di appello ex art. 310 c.p.p., i verbali contenenti le dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia Porcaro Roberto (prodotti dalla difesa con memoria del 06/09/2023), i quali, unitamente ad altre dichiarazioni di collaboratori (Barone, Palmieri), avrebbero dimostrato l'estraneità o comunque la non partecipazione del Casella alla struttura associativa contestata o il suo inquadramento in un diverso sottogruppo rispetto a quanto ipotizzato dall'accusa. Il ricorrente sosteneva che tali elementi sopravvenuti incidessero sulla gravità indiziaria posta a fondamento della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo. Ha ritenuto che, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, Galati), nel giudizio di appello cautelare ex art. 310 c.p.p. il giudice d'appello può assumere in esame elementi probatori nuovi purché sia rispettato il contraddittorio e il principio di devoluzione. Poiché le dichiarazioni del collaboratore Porcaro, prodotte con memoria del 06/09/2023, rientravano pienamente nella linea difensiva volta a dimostrare la carenza di gravità indiziaria, il Tribunale avrebbe dovuto valutarle. Perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, con l'ordine di valutare anche i verbali prodotti dalla difesa. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'associazione mafiosa: è il reato contestato e costituisce il centro della valutazione della partecipazione dell'indagato al sodalizio.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferimento generico ai principi sulla motivazione e valutazione delle prove nei provvedimenti cautelari e in impugnazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'assunzione e valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; rilevanza delle dichiarazioni come elementi indiziari e necessità di valutazione critica.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Riferimento alle regole sulla comparazione e valutazione delle fonti di prova (in particolare dichiarazioni rese da terzi), in relazione alla loro attendibilità.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Disciplina della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare e della sua valutazione in sede di giudice procedente; richiamata nella discussione sull'utilizzabilità dei nuovi elementi probatori.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'appello avverso le decisioni sul riesame delle misure cautelari: centrale la questione dell'ambito di cognizione del giudice dell'appello e della possibilità di acquisire e valutare elementi probatori nuovi.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Riferimento agli istituti che disciplinano l'attività istruttoria e la possibilità di acquisire nuovi elementi probatori nell'ambito dei giudizi cautelari, richiamato dalla giurisprudenza favorevole all'ammissione dei "nova" in appello cautelare.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle Sezioni Unite come termine/procedura per la celebrazione dell'appello cautelare e per stabilire i limiti procedurali dell'ammissione di nuovi elementi.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma citata dal difensore per l'introduzione di motivi nuovi; utilizzata per precisare e integrare il motivo principale alla luce di successiva giurisprudenza.

  • Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023 (Galati)

    "nel giudizio di appello cautelare ... possono essere prodotti dalle parti elementi probatori \"nuovi\" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione"

    Principio di diritto fondamentale: nel giudizio di appello cautelare il giudice puo' valutare anche elementi probatori sopravvenuti purché rispettino il contraddittorio e siano coerenti con i motivi dell'impugnazione; questo ha risolto il contrasto giurisprudenziale sull'esclusione dei "nova" in appello cautelare.

Massime di principio

  • Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite (Galati, 30/11/2023) il giudice dell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p. può prendere in esame elementi probatori "nuovi" prodotti dalle parti, purché sia garantito il contraddittorio e tali elementi siano funzionali ai motivi dell'impugnazione.
  • Se la difesa dispone di dichiarazioni o documenti sopravvenuti che incidono direttamente sulla gravità indiziaria, tali elementi possono e devono essere prodotti e valutati anche in sede di appello cautelare senza obbligo automatico di ripetere la procedura ex art. 299 c.p.p.
  • La parte che intende avvalersi di "nova" in appello dovrebbe produrli tempestivamente e chiedere l'ammissione nel rispetto dei termini e del contraddittorio, per evitare contestazioni di inammissibilità fondate su ragioni formali.
  • Il giudice di merito non può automaticamente escludere nuovi elementi probatori semplicemente per essere stati prodotti successivamente ai motivi di appello; è tenuto a motivare la loro inammissibilità o irrilevanza alla luce dei principi di cui alle Sezioni Unite.
  • In caso di omissione o valutazione insufficiente di elementi probatori nuovi rilevanti per la misura cautelare, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, con ordine di valutare i materiali sopravvenuti.

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