Ordinanza n. 609/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - della deliberazione n. 1916 del 26 novembre 2025, con cui l’A.S.P. di Enna ha approvato la graduatoria definitiva della procedura indetta per la copertura, tra gli altri, di n. 11 posti di dirigente psicologo, mediante procedura di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, lett. b) della l. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 e ss.mm.ii.; - della deliberazione n. 86 del 22 gennaio 2026, con cui l’A.S.P. di Enna ha proceduto alla stabilizzazione e all’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente psicologo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva della procedura di stabilizzazione e successiva assunzione a tempo indeterminato di un dirigente psicologo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura indetta dall’A.S.P. di Enna per la copertura di posti di dirigente psicologo mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021. Aveva dichiarato di aver prestato servizio presso l’A.S.P. di Enna con contratto libero-professionale dal 25 novembre 2020 al 4 febbraio 2022 e di aver successivamente operato come specialista ambulatoriale presso altre aziende sanitarie. L’A.S.P. ha ritenuto valido soltanto il primo periodo, pari a quattordici mesi, escludendo l’attività di specialistica ambulatoriale perché svolta in regime convenzionale e non secondo il contratto collettivo del personale dipendente. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti di approvazione della graduatoria e della successiva assunzione, nonché, nel precedente giudizio ex art. 700 c.p.c., l’ammissione alla procedura e la stipula del contratto. Il Tribunale ordinario di Enna aveva declinato la giurisdizione ritenendo che la procedura presentasse natura selettiva e discrezionale. In sede di riassunzione, l’A.S.P. ha eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti della translatio iudicii e del divieto di mutatio libelli. Il TAR, tuttavia, ha esaminato prioritariamente il riparto di giurisdizione, rilevando che la controversia riguarda una procedura di stabilizzazione diretta fondata sulla verifica di requisiti oggettivi, senza prove selettive, valutazioni comparative o discrezionalità amministrativa.
La decisione
Il TAR ha sollevato d’ufficio conflitto di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e ha sospeso il processo in attesa della relativa pronuncia. Secondo il Collegio, l’art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021 distingue tra stabilizzazione diretta del personale già reclutato a tempo determinato mediante procedure concorsuali e stabilizzazione indiretta del personale assunto con procedure diverse, per la quale sono necessarie prove selettive. La procedura controversa rientra nella prima categoria: l’A.S.P. doveva verificare il possesso dei requisiti legali, mentre la formazione della graduatoria sulla base di criteri di priorità regionali aveva natura meramente ricognitiva e tecnica, funzionale all’ordine cronologico di assunzione, senza contenuto selettivo o comparativo. Anche il riferimento del bando alla precedente procedura concorsuale riguarda il requisito dell’originario reclutamento del personale, non l’introduzione di una nuova procedura concorsuale. Poiché la ricorrente contesta l’erronea verifica dei requisiti di stabilizzazione e non lo svolgimento di una procedura concorsuale, la situazione dedotta è qualificata come diritto soggettivo e la controversia appartiene, secondo il TAR, alla giurisdizione ordinaria. Il giudizio non è stato definito nel merito e non sono state adottate statuizioni definitive sulle eccezioni di tardività o inammissibilità né sulle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021
“ferma restando l’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato [...] il personale [...] reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali [...] e che abbiano maturato [...] almeno diciotto mesi di servizio [...]”; “Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”
La norma configura due distinti percorsi: una stabilizzazione diretta, vincolata alla verifica di requisiti oggettivi per il personale già reclutato mediante procedure concorsuali, e una stabilizzazione indiretta, con prove selettive, per il personale assunto con procedure diverse.
art. 20 d.lgs. n. 75/2017
È richiamato quale paradigma della distinzione tra stabilizzazione diretta, riconducibile ad atti di gestione del rapporto di lavoro, e stabilizzazione indiretta, avente natura concorsuale.
art. 59 l. n. 69/2009
È stato utilizzato per la riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario.
art. 700 c.p.c.
È la norma processuale sulla base della quale era stato inizialmente proposto davanti al Tribunale ordinario il ricorso d’urgenza per ottenere ammissione e stabilizzazione.
Massime di principio
- La controversia sulla stabilizzazione diretta del personale precario appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l’amministrazione deve soltanto verificare requisiti oggettivi e predeterminati dalla legge, senza svolgere prove selettive, comparazioni tra candidati o valutazioni discrezionali di requisiti e merito.
- La formazione di elenchi o graduatorie nell’ambito di una procedura di stabilizzazione non attribuisce di per sé natura concorsuale alla procedura quando serve esclusivamente a ricognire il possesso dei requisiti e a stabilire un ordine di priorità o cronologico delle assunzioni.
- La previsione secondo cui il personale da stabilizzare deve essere stato precedentemente reclutato mediante procedura concorsuale riguarda il requisito dell’originario reclutamento e non implica necessariamente lo svolgimento di una nuova selezione concorsuale per la stabilizzazione.
- La stabilizzazione indiretta, riservata al personale assunto mediante procedure diverse da quelle concorsuali e subordinata allo svolgimento di prove selettive, costituisce una procedura concorsuale la cui controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla natura effettiva della procedura: la contestazione dell’erronea verifica dei requisiti per una stabilizzazione diretta incide su una posizione di diritto soggettivo, anche se l’amministrazione ha adottato una graduatoria.
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