Cassazione Penale, Sentenza n. 12766/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la domanda di riconoscimento della continuazione tra quattro fatti di rapina commessi tra gennaio 2015 e febbraio 2016. La Corte territoriale aveva ritenuto assente un concreto indice di programmazione unitaria sin dal primo episodio, nonostante la sussistenza di omogeneità materiale tra i reati. Il ricorrente ha dedotto che in sede di cognizione era già stato ritenuto il vincolo di continuazione tra il primo episodio (22/01/2015) e quello del 26/02/2016, e che i fatti del 3 e 14/02/2016 rientravano temporalmente nel medesimo contesto, perciò la mancata valutazione della continuazione avrebbe prodotto un ingiustificato aggravio sanzionatorio e mancata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando carenze nell'analisi delle modalità delle singole violazioni e l'omissione del confronto espresso con la decisione di cognizione che aveva già riconosciuto il vincolo ideativo tra alcuni episodi. La Corte ha richiamato i principi secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede un esame concreto di indici come omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta e programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali; ha inoltre affermato che il giudice dell'esecuzione, pur libero nel suo giudizio, non può ignorare la valutazione cognitiva già svolta e deve motivare il diverso esito. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede un 'disegno criminoso' unitario: non è sufficiente la mera reiterazione o l'abitualità alla delinquenza; occorre un'unità di ideazione presente almeno nelle linee essenziali al momento del primo fatto.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la richiesta in sede esecutiva del riconoscimento della continuazione; il giudice dell'esecuzione decide sulla domanda ma deve tener conto delle risultanze della cognizione e motivare eventuali scostamenti.
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017
Principio secondo cui, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede verifica di concreti indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità) e che i successivi reati dovessero essere programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010
Affermato che la recidiva o l'abitualità non integrano di per sé l'elemento intellettivo caratteristico della continuazione; serve l'unità di ideazione.
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010
La programmazione iniziale può essere di massima: è sufficiente che i reati risultino previsti almeno in linea generale come mezzi per il conseguimento di un unico fine, con eventuale adattamento alle circostanze.
Sez. I n. 54106 del 24.3.2017
Il giudice dell'esecuzione, pur libero di giudicare, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede di cognizione e deve motivare l'eventuale mancato accoglimento della richiesta di continuazione rispetto alle risultanze dei provvedimenti dedotti.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede un esame concreto e indiziario dei tempi e delle modalità: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità e ragioni dei singoli reati sono elementi decisivi.
- La mera reiterazione di reati, la recidiva o l'abitualità non sono di per sé sufficienti a fondare la continuazione: è necessario l'elemento intellettivo dell'unità di ideazione.
- La pianificazione dei reati può essere generale e adattabile; non è necessaria una progettazione dettagliata di ogni singolo episodio, purché esista una visibile programmazione iniziale in linea di massima.
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare le risultanze già emerse in sede di cognizione: se intende discostarsene deve fornire motivazione specifica che confronti il quadro probatorio e giuridico pregresso.
- In dubbio o in presenza di motivazione insufficiente del giudice di merito, la Corte di Cassazione è incline ad annullare e rinviare per un nuovo esame approfondito.
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