Cassazione Civile, Ordinanza n. 07837/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto ai contribuenti il pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza della Corte d'appello che, in un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e di occupazione legittima, aveva determinato le indennità spettanti per terreni e fabbricati espropriati e ordinato all'ente espropriante il versamento delle differenze alla Cassa Depositi e Prestiti. I contribuenti hanno contestato l'applicazione di due aliquote proporzionali ritenute non corrette, sostenendo che la sentenza dovesse essere tassata all'1%, o in subordine al 3%, e non con le aliquote maggiori applicate dall'ufficio. La CTP aveva accolto il ricorso applicando l'aliquota dell'1%; la CTR, invece, aveva riformato la decisione ritenendo dovuta l'imposta nella misura del 3% sull'intero ammontare dell'indennità. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la decisione di merito non aveva adeguatamente seguito l'orientamento di legittimità che qualifica come di accertamento, e non di condanna, la sentenza resa all'esito dell'opposizione alla stima; con il secondo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui la sentenza emessa nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e occupazione legittima, pur disponendo il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di condanna. Ne consegue l'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 8, lett. c), della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Il secondo motivo è stato rigettato perché, considerato il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale nel corso della vicenda, le spese dell'intero giudizio sono state compensate. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito senza rinvio, la Corte ha annullato l'atto impositivo impugnato e riconosciuto dovuta l'imposta di registro nella misura dell'1% sull'intero compendio immobiliare oggetto dell'avviso.
Norme richiamate
art. 8, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
non è applicabile alla sentenza di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, perché tale pronuncia non ha natura di condanna.
art. 8, lett. c), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
è la disposizione applicabile alle sentenze che accertano diritti a contenuto patrimoniale; la sentenza di opposizione alla stima rientra in tale categoria e va tassata all'1%.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione della norma tributaria sulla tassazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per la censura sulla regolazione delle spese.
art. 91 c.p.c.
la censura è stata respinta; la Corte ha compensato le spese dell'intero giudizio in considerazione del consolidamento dell'orientamento di legittimità nel corso della controversia.
d.P.R. n. 131 del 1986
il testo è richiamato quale disciplina dell'imposta di registro applicabile agli atti giudiziari oggetto di registrazione.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la sentenza che definisce un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio o di occupazione legittima, accertando l'esatto ammontare dell'indennità e disponendo il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di condanna.
- A tale sentenza si applica l'imposta di registro in misura proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 8, lett. c), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non già l'aliquota prevista per le pronunce di condanna.
- L'ordine di deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti ha funzione accessoria e funzionale al procedimento espropriativo e non costituisce il petitum del giudizio di opposizione alla stima, né attribuisce immediatamente al creditore espropriato il pagamento dell'indennità.
- La qualificazione dell'atto giudiziario ai fini dell'imposta di registro deve avvenire in base alla natura sostanziale della decisione e del suo oggetto, non alla mera presenza di un ordine di deposito o alla previsione di un futuro svincolo della somma.
- Quando, nel corso del giudizio, l'orientamento di legittimità si consolidi sulla questione controversa, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
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