Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 275/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - del provvedimento di esclusione sotteso alla nota del GSE, anch’essa impugnata, ad oggetto “Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000002203, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 69,3 kW, nel Comune di LATERZA (TA) - Comunicazione di esclusione”, del 14 ottobre 2024; - di ogni altro atto lesivo al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto, incluso il Decreto MIPAF in data 15 novembre 2024 e l’allegato elenco dei destinatari ammessi a finanziamento, nella parte in cui non include e non ammette a finanziamento anche la proposta della ricorrente, nonché la nota trasmessa dal GSE al MASAF e da questo acquisita al prot. n. 597373 del 12 novembre 2024, recante “Elenco dei destinatari delle risorse da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” – Settimo elenco delle Proposte ammesse a beneficio e pervenute ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso prot. n. 0386481 del 21 luglio 2023 e primo elenco delle proposte ammesse al beneficio e pervenute ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso prot. 0371689 del 19 agosto 2024”.

Giustizia amministrativa202413892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di ammissione al contributo PNRR Parco Agrisolare per indicazione della Tabella 3A non corrispondente al codice ATECO prevalente, nonché mancata inclusione negli elenchi dei soggetti ammessi a finanziamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura a sportello per l’accesso ai contributi in conto capitale destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici nell’ambito del PNRR, sostenendo che l’inserimento della domanda nella Tabella 3A, anziché nella Tabella 1A corrispondente al proprio codice ATECO prevalente, costituiva un mero errore materiale. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 6, 7 e 10 della l. 241/1990, del decreto e dell’Avviso Parco Agrisolare, dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, erronea presupposizione, illogicità, violazione del principio di proporzionalità, ingiustizia manifesta e carenza di motivazione. Ha contestato inoltre la mancata considerazione della comunicazione trasmessa in risposta alla richiesta di chiarimenti del GSE e la mancata attivazione del soccorso istruttorio, che avrebbe consentito di correggere la difformità formale senza alterare la sostanza della proposta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondato l’unico motivo. In via preliminare ha ritenuto superabile la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al beneficio, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., in ragione della manifesta infondatezza della pretesa. Nel merito, ha qualificato la procedura come procedura a sportello, nella quale la priorità cronologica della presentazione della domanda incide direttamente sull’assegnazione di risorse limitate. Ha quindi escluso l’applicabilità del soccorso istruttorio per correggere o integrare ex post una domanda erroneamente compilata, poiché ciò consentirebbe di conservare il vantaggio temporale di una domanda originaria incompleta o errata, alterando la par condicio rispetto alle domande successive correttamente presentate e l’ordine di assegnazione delle risorse. La possibilità di rimediare all’errore consisteva nella presentazione di una nuova domanda entro il termine della procedura, con perdita dell’originaria posizione cronologica. Il TAR ha inoltre ritenuto essenziale l’indicazione della Tabella di appartenenza, poiché da essa dipende l’ammontare del contributo e la riconducibilità del soggetto beneficiario alla specifica categoria di attività. Il dialogo procedimentale avviato dal GSE è stato ritenuto legittimo, in quanto limitato alla segnalazione dell’incongruenza tra codice ATECO e tabella indicata, senza trasformarsi in soccorso istruttorio o consentire una modifica postuma della domanda. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al beneficio può essere superata quando la pretesa sia manifestamente infondata.

  • artt. 3, 6, 7 e 10 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Norme invocate dalla ricorrente, ma ritenute non violate dal giudice nel contesto della procedura a sportello.

  • art. 97 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non impedisce di escludere una domanda erroneamente compilata quando la correzione postuma altererebbe la par condicio e l’ordine cronologico.

  • art. 3, comma 6, Avviso Parco Agrisolare del 21 luglio 2023

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina consentiva la presentazione di una nuova domanda entro la chiusura della procedura; tale rimedio non conservava però la priorità cronologica della domanda originaria.

Massime di principio

  • Nelle procedure a sportello, caratterizzate dall’assegnazione di risorse limitate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per correggere o integrare ex post una domanda errata o incompleta, poiché ciò altererebbe la par condicio e l’ordine di priorità delle candidature.
  • Quando la lex specialis prevede come elemento di accesso l’indicazione della categoria o tabella di appartenenza e da tale indicazione dipende l’ammontare del contributo, la scelta della tabella costituisce elemento essenziale della domanda e non è modificabile dopo la scadenza del termine.
  • Nelle procedure a sportello, la presentazione di una nuova domanda entro il termine di chiusura costituisce il rimedio ordinario all’errore di compilazione, ma comporta la perdita della posizione cronologica acquisita con la domanda precedente.
  • Il dialogo procedimentale dell’amministrazione può limitarsi alla segnalazione dell’incongruenza tra i dati dichiarati e la documentazione acquisita, senza tradursi nell’obbligo di consentire una modifica sostanziale o un’integrazione postuma della domanda incompatibile con la par condicio.
  • Nelle procedure comparative e di massa grava sul richiedente un dovere di autoresponsabilità, correttezza e completezza nella compilazione della domanda e nella produzione della documentazione richiesta dalla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.