Sentenza n. 476/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento prot. n. 10749/2023 del 25.10.2023, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Bartolomeo in Galdo, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dalla ricorrente sig.ra Apicella Natalia il 19.9.2023 (prot. 9393), ad oggetto “regolarizzazione urbanistica ai sensi dell'art. 59 delle NTA del vigente PUC”; 2) di ogni altro atto, non conosciuto, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso. B. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.06.2025: 1) del provvedimento prot. n. 2997/2025 del 25.3.2025, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Bartolomeo in Galdo, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dalla ricorrente sig.ra Apicella Natalia il 24.2.2025 (prot. 1946) avente ad oggetto “regolarizzazione in sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 59 delle NTA del vigente PUC di un immobile sito alla via 9/2 n. 58 individuato catastalmente al FG 91 p.lle 161-613 ditta Apicella Natalia”; 2) del presupposto preavviso di diniego ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 prot. n. 2539/2025 del 7.3.2025, a firma del medesimo organo; 3) ove occorra e per quanto di ragione, dei pareri prot. n. 2146/2025 del 3.3.2025 e prot. n. 2773/2025 del 18.3.2025, resi dall’avv. Roberto Prozzo al Comune intimato nell’ambito dello stesso procedimento; 4) di ogni altro atto, non conosciuto, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi di regolarizzazione o sanatoria urbanistica dell'ampliamento edilizio, fondati sull'inapplicabilità dell'art. 59 delle NTA del PUC a una vicenda definita da giudicato civile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato dapprima il diniego del 25 ottobre 2023 e, con motivi aggiunti, il successivo diniego del 25 marzo 2025, relativo a una nuova istanza proposta ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 59 delle NTA del PUC comunale. L'immobile era stato ampliato in forza della concessione edilizia n. 17/2003, ritenuta dalle ricorrenti tuttora valida ed efficace. L'ampliamento, tuttavia, era stato realizzato a tre metri dal confine, anziché ai cinque metri prescritti dallo strumento urbanistico allora vigente. Con sentenze civili passate in giudicato era stato ordinato l'arretramento del fabbricato di due metri e la demolizione della parte eccedente, pur essendo rispettata la distanza minima di dieci metri tra fabbricati. Le ricorrenti hanno sostenuto che il sopravvenuto art. 59 delle NTA del PUC, approvato nel 2017, avrebbe sanato le costruzioni ricadenti in ambito urbano realizzate a distanza inferiore ai cinque metri dal confine, purché rispettassero la distanza di dieci metri tra fabbricati e fossero assistite da un titolo abilitativo. Hanno dedotto violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, violazione del d.P.R. n. 380/2001, della normativa regionale campana e del d.m. 2 marzo 2018, nonché travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e sviamento. In particolare, hanno sostenuto che l'art. 59 fosse norma sopravvenuta e più favorevole, applicabile anche a opere conformi al titolo edilizio ma non alla disciplina urbanistica sulle distanze, e che la regolarizzazione avesse natura ricognitiva e sanante, senza poter essere impedita dal giudicato civile. Il Comune e i controinteressati hanno chiesto il rigetto. Il Comune ha inoltre eccepito l'improcedibilità del ricorso introduttivo per l'adozione del successivo diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego del 25 marzo 2025 aveva sostituito quello del 25 ottobre 2023 e aveva compiutamente riprodotto le ragioni ostative, impugnate con motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il Collegio ha ritenuto decisivo che le sentenze civili del Tribunale di Benevento e della Corte d'Appello di Napoli, ormai passate in giudicato, avessero accertato l'illegittimità dell'ampliamento per violazione della distanza dal confine e imposto l'arretramento con demolizione della parte eccedente. L'art. 59 delle NTA, pur essendo disciplina urbanistica sopravvenuta e più favorevole, non conteneva alcuna previsione espressa di incidenza sui giudicati e non poteva quindi legittimare un titolo edilizio incompatibile con la statuizione demolitoria. Il giudicato civile vincola anche l'amministrazione non partecipante al relativo processo, la quale non può adottare atti idonei a renderne impossibile l'esecuzione. Il Comune non poteva pertanto rilasciare la sanatoria o regolarizzazione richiesta, perché ciò avrebbe violato sia il giudicato sia i principi in materia di ius superveniens. Il TAR ha ritenuto superfluo esaminare gli ulteriori motivi, poiché il provvedimento era plurimotivato e la validità di una autonoma ragione giustificativa era sufficiente a sostenerlo. Le spese sono state integralmente compensate per la tecnicità delle questioni.
Norme richiamate
art. 59 NTA del PUC del Comune di San Bartolomeo in Galdo
Le costruzioni ricadenti in ambito urbano, sia che trattasi di nuovi fabbricati che di prolungamenti dei fabbricati già esistenti e che siano stati realizzati a distanza inferiore ai 5 m. dal confine, si considerano sanate purché sia rispettata la distanza minima tra fabbricati di 10 m. e purché si sia in possesso di regolare titolo abilitativo.
La disposizione, quale disciplina urbanistica comunale sopravvenuta e più favorevole, non può incidere su una situazione già definita da sentenza passata in giudicato in assenza di un'espressa previsione in tal senso.
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
È stato invocato dalle ricorrenti come fondamento della nuova istanza di sanatoria, ma il diniego è stato ritenuto legittimo per l'ostacolo costituito dal giudicato civile.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di diniego è stato comunicato e l'interessata ha presentato una memoria partecipativa; la sentenza non ha ravvisato una ragione per accogliere le censure procedimentali.
art. 4, comma 2, l. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E
Gli enti pubblici devono conformarsi al giudicato civile, anche quando non siano stati parti del relativo giudizio.
art. 612 c.p.c.
Richiamato in relazione al procedimento civile per la determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza di condanna all'arretramento.
Massime di principio
- Una disciplina urbanistica sopravvenuta più favorevole, che regolarizzi o renda lecita una costruzione precedentemente non conforme alle norme sulle distanze, non può incidere su una situazione già definita da una sentenza passata in giudicato, salvo che la stessa fonte normativa preveda espressamente tale effetto e comunque nei limiti consentiti dall'ordinamento.
- Il giudicato civile che abbia accertato l'illegittimità di una costruzione e imposto la demolizione o l'arretramento vincola anche la pubblica amministrazione non partecipante al giudizio, la quale non può rilasciare un titolo edilizio o adottare un provvedimento di regolarizzazione incompatibile con la statuizione giudiziale.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, è sufficiente che una delle ragioni autonome poste a fondamento dell'atto superi il vaglio giurisdizionale perché il ricorrente perda l'interesse all'esame delle ulteriori censure, il cui eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre all'annullamento dell'atto.
- L'adozione di un nuovo provvedimento amministrativo che riproduca e sviluppi le ragioni ostative del precedente determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro il primo atto, quando quest'ultimo sia sostituito o superato dal provvedimento successivo impugnato con motivi aggiunti.
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