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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09979/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro del personale docente in servizio presso la Scuola per l’Europa di Parma. In appello era stato riconosciuto ai docenti il diritto a un trattamento economico parametrato a quello del personale delle Scuole Europee di tipo I, con contestazione della riduzione del 25% della retribuzione operata dalla Scuola dal 2013/2014; era invece stato escluso il diritto allo straordinario rivendicato in base all’assunto che l’orario di cattedra fosse di 18 ore settimanali invece che di 21. La Scuola ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione della legge n. 115 del 2009 per sostenere che la natura non statale della Scuola imporrebbe l’applicazione del CCNL del comparto scuola; (2) violazione della medesima legge e del d.m. n. 138 del 2010, assumendo che l’equiparazione retributiva sarebbe subordinata al previo superamento di una procedura concorsuale e che, in difetto, dovrebbe riespandersi la disciplina della scuola statale; (3) violazione della legge n. 115 del 2009, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’accordo quadro e del CCNL scuola, sostenendo che, essendo la Scuola statale, si applicherebbe la contrattazione di comparto; (4) violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., deducendo che chi non ha superato il concorso non può essere equiparato ai vincitori quanto a prestazione e orario; (5) violazione degli artt. 414, 416 e 115 c.p.c., contestando la declaratoria di illegittimità della riduzione del 25% e l’affermazione dell’onere probatorio in capo alla Scuola. I docenti hanno proposto ricorso incidentale con due motivi: nullità per extrapetizione, assumendo che la Corte d’appello abbia fondato la decisione su una pausa di quindici minuti tra una lezione e l’altra mai dedotta; e violazione della normativa di riferimento, sostenendo che l’orario dovesse essere calcolato come 21 periodi di 45 minuti, con conseguente straordinario rispetto alle 21 ore contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato l’impostazione della Corte d’appello secondo cui la disciplina speciale della legge n. 115 del 2009 e del d.m. n. 138 del 2010 prevede per il personale della Scuola per l’Europa di Parma un trattamento economico equiparato a quello delle Scuole Europee di tipo I, non derogabile in peius né da contratti individuali né dalla normativa secondaria; la natura statale della Scuola non comporta l’applicazione del CCNL del comparto scuola. Ha inoltre escluso che l’equiparazione retributiva sia condizionata al superamento del concorso, rilevando che la determinazione concreta della retribuzione è rimessa al regolamento e al Consiglio di amministrazione nel rispetto del parametro legale dell’equiparazione. Quanto alla riduzione del 25%, ha ritenuto corretta la decisione di merito nel porre a carico della Scuola l’onere di provare che la decurtazione fosse stata adottata per mantenere l’allineamento al parametro europeo, prova non fornita. Sul ricorso incidentale ha escluso sia l’extrapetizione sia l’erronea interpretazione della disciplina dell’orario, ritenendo che la Corte d’appello avesse operato una lettura normativa e non introdotto fatti nuovi. Spese integralmente compensate per reciproca soccombenza; disposto altresì l’onere del contributo unificato nei limiti di legge per le ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • art. 1, legge n. 115 del 2009

    La legge istitutiva della Scuola per l’Europa di Parma disciplina in modo speciale il rapporto del personale e impone un trattamento retributivo equiparato a quello delle Scuole Europee di tipo I; tale equiparazione non è subordinata al superamento del concorso e non è sostituita dal CCNL del comparto scuola.

  • d.lgs. n. 165 del 2001

    Invocato per sostenere l’applicazione della contrattazione di comparto, ma la Corte esclude che la disciplina generale del pubblico impiego prevalga sulla disciplina speciale della legge istitutiva.

  • d.m. n. 138 del 2010

    artt. 6, 17, 20, 21, 23, 24 e tabella A

    Il regolamento attuativo conferma l’equiparazione retributiva al parametro delle Scuole Europee e consente al Consiglio di amministrazione di determinare in concreto le retribuzioni entro il limite massimo della tabella A; la normativa secondaria non può derogare in peius alla fonte primaria.

  • art. 17, comma 3, legge n. 400 del 1988

    Richiamato come base per l’adozione del regolamento ministeriale attuativo.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3 e n. 4 del primo comma

    Usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte li respinge perché le censure non colgono l’effettiva ratio della decisione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice d’appello non ha introdotto fatti nuovi ma ha interpretato la normativa di riferimento.

  • artt. 414, 416 e 115 c.p.c.

    Non è stata accolta la censura sulla distribuzione dell’onere probatorio e sulla pretesa non contestazione, essendo stata ritenuta corretta la valutazione di merito circa la prova della giustificazione della decurtazione retributiva.

  • artt. 3, 36 e 97 Cost.

    Le doglianze costituzionali sono state ritenute infondate perché il diverso inquadramento dei docenti discende dalla disciplina speciale del rapporto e non da un’ingiustificata disparità di trattamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato solo nei confronti delle ricorrenti incidentali, non applicandolo alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando una legge speciale disciplina il rapporto di impiego di un ente pubblico o para-pubblico con previsione di un trattamento economico parametrato a un modello esterno, tale disciplina prevale sulla regolazione generale del comparto e limita l’applicazione del contratto collettivo ordinario.
  • La previsione di un trattamento retributivo equiparato ad altro parametro normativo non può essere subordinata, in mancanza di espresso richiamo legislativo, a condizioni ulteriori non previste dalla fonte primaria, come il previo superamento di una procedura concorsuale.
  • La fonte secondaria attuativa può specificare i criteri di determinazione concreta della retribuzione, ma non può degradare o comprimere il livello di tutela fissato dalla legge primaria.
  • Chi invoca una riduzione retributiva giustificata dall’adeguamento a un parametro legale deve provare il presupposto dell’adeguamento stesso, se tale circostanza è contestata e rilevante ai fini della legittimità della decurtazione.
  • Non sussiste extrapetizione quando il giudice di merito risolve la controversia attraverso l’interpretazione della normativa applicabile e non fonda la decisione su fatti nuovi o su domande/eccezioni non proposte.
  • In sede di legittimità non è deducibile una mera contestazione della ricostruzione in fatto dell’orario lavorativo, ove la censura sia mascherata come violazione di legge ma miri in realtà a una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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