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Sentenza

Sentenza n. 942/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2016, avente ad oggetto Approvazione Progetto preliminare impianto installazione telefonia mobile e di tutti i relativi atti, planimetrie e moduli di istanza allegati, compreso il PRAET e la Proposta preliminare di regolamento comunale ed i relativi allegati; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 2.03.2018: - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2017 con cui il Comune di Cervaro ha approvato il “Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territorio” (cd. PRAEET), costituito dal “Regolamento per l'installazione e il riassetto e la localizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile (Stazioni Radio Base – S.R.B.)” e la “Tavola n. 1 Cartografia del territorio Comunale” e relativi allegati, relazioni e planimetrie; - ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Giustizia amministrativa201700352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni consiliari comunali di approvazione del progetto preliminare per l'installazione della telefonia mobile e del PRAEET, comprensivo del regolamento comunale e della cartografia per la localizzazione delle stazioni radio base

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare n. 45 del 30 novembre 2016 e, con motivi aggiunti, la deliberazione n. 43 del 29 dicembre 2017, deducendo la violazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, della legge quadro sull'elettromagnetismo, dei DPCM 8 luglio 2003 e della normativa regionale, nonché incompetenza, sviamento, violazione dei principi di legalità, tipicità, irretroattività, legittimo affidamento, concorrenza, parità di trattamento e buon andamento, nullità per violazione del giudicato, difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza e sproporzionalità. In particolare, sono state censurate: la localizzazione delle stazioni radio base nelle sole aree qualificate come preferenziali, sostanzialmente trasformate in aree esclusive; il divieto di installazione presso siti sensibili e nel raggio di 50 metri dagli stessi; la preferenza per aree comunali e l'obbligo sostanziale di co-siting; l'obbligo per gli impianti già esistenti di adeguarsi entro dodici mesi ai nuovi criteri, anche mediante delocalizzazione; la subordinazione delle nuove installazioni alla presentazione di un piano di rete biennale; l'imposizione del solo procedimento ordinario, con esclusione dei procedimenti accelerati previsti dal Codice; l'utilizzo di moduli difformi da quelli statali; e la richiesta di un autonomo permesso di costruire per opere connesse alle infrastrutture di comunicazione elettronica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando entrambe le deliberazioni comunali. Il Comune può disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e individuare criteri localizzativi, ma non può perseguire direttamente finalità di tutela sanitaria mediante la fissazione di limiti, valori o obiettivi relativi ai campi elettromagnetici, né introdurre un divieto generalizzato o un confinamento delle stazioni radio base in determinate aree. Nel caso concreto, le aree definite preferenziali costituivano in realtà le uniche aree consentite; il divieto relativo ai siti sensibili e alla fascia di 50 metri configurava un criterio distanziale generale non consentito. Il giudice ha inoltre ritenuto illegittima la preferenza per le aree comunali e la subordinazione della realizzazione di nuove postazioni all'impossibilità tecnica del co-siting, anche perché mancava il procedimento partecipativo previsto per imporre la condivisione delle infrastrutture. È stata ritenuta illegittima anche l'applicazione retroattiva dei nuovi criteri agli impianti già autorizzati, con obbligo di risanamento e possibile delocalizzazione, nonché la subordinazione delle singole istanze alla preventiva presentazione di un piano di rete biennale. Il Comune non poteva sostituire o comprimere i procedimenti speciali e accelerati previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, imporre moduli diversi da quelli statali o richiedere un autonomo permesso di costruire per le infrastrutture e opere connesse ricomprese nel regime autorizzatorio speciale. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

    La potestà comunale consente criteri di localizzazione urbanistica e territoriale, ma non autorizza divieti generalizzati, confinamenti delle stazioni radio base o interventi sui limiti di esposizione riservati allo Stato.

  • art. 4 l. 36/2001

    La fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità in materia di campi elettromagnetici compete allo Stato.

  • D.P.C.M. 8 luglio 2003

    Concorre alla disciplina statale dei limiti e dei valori relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici, rispetto alla quale i comuni non possono introdurre parametri diversi.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 259/2003

    La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice

    La disciplina comunale non può ostacolare indebitamente la realizzazione e la diffusione delle reti di comunicazione elettronica.

  • art. 86, comma 3, d.lgs. 259/2003

    le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione [...] sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria

    Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono compatibili con ogni destinazione urbanistica e devono essere localizzate in modo da assicurare un servizio capillare.

  • art. 87 d.lgs. 259/2003

    Prevede il procedimento speciale per l'autorizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica; il titolo assorbe le valutazioni urbanistico-edilizie relative all'installazione.

  • artt. 87-bis e 87-ter d.lgs. 259/2003

    I procedimenti accelerati e semplificati previsti per determinate modifiche e installazioni non possono essere esclusi da un regolamento comunale.

  • art. 90, comma 1, d.lgs. 259/2003

    le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono opere di pubblica utilità

    La qualificazione di pubblica utilità rafforza l'esigenza di evitare limitazioni comunali generalizzate alla localizzazione.

  • art. 50 d.lgs. 259/2003

    La coubicazione o condivisione delle infrastrutture può essere imposta solo attraverso lo speciale sub-procedimento previsto dalla norma, comprensivo di consultazione pubblica e riferito ad aree specifiche.

  • art. 38, comma 6, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base [...] e [...] di incidere [...] sui limiti di esposizione [...] riservati allo Stato

    La disposizione esclude limitazioni generalizzate alla localizzazione e interferenze comunali sui limiti di esposizione e sugli obiettivi di qualità.

  • art. 35, commi 4 e 4-bis, d.l. 98/2011

    Prevede procedimenti specifici e accelerati che il regolamento comunale non può obliterare.

  • allegato 13 d.lgs. 259/2003

    I modelli statali per le istanze non possono essere sostituiti da moduli comunali difformi, né possono essere richiesti documenti ulteriori incompatibili con le finalità di semplificazione.

  • art. 11, disp. prel. c.c.

    Esprime il principio di irretroattività, ritenuto violato dall'obbligo di adeguamento degli impianti già autorizzati ai nuovi criteri regolamentari, con possibile delocalizzazione.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti, in relazione alla contestata incidenza su titoli e situazioni già consolidate.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti, in relazione all'incidenza sugli atti autorizzatori pregressi.

Massime di principio

  • Il potere comunale di adottare regolamenti per il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio base consente l'individuazione di criteri localizzativi, ma non permette di introdurre divieti generalizzati o di confinare l'installazione degli impianti nelle sole aree previamente individuate dall'amministrazione.
  • La fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi ai campi elettromagnetici è riservata allo Stato; il comune non può perseguire finalità di tutela sanitaria mediante parametri o misure localizzative che alterino l'equilibrio stabilito dalla disciplina statale.
  • Il divieto di installare stazioni radio base presso siti sensibili e in una fascia generalizzata di distanza dagli stessi costituisce una limitazione alla localizzazione non consentita, salvo che il criterio riguardi siti specifici e sia giustificato da esigenze urbanistiche puntuali, senza compromettere la realizzazione della rete.
  • Le stazioni radio base, quali infrastrutture di rete pubblica di comunicazione assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e qualificate di pubblica utilità, devono poter essere installate su aree pubbliche o private; la preferenza generalizzata per aree comunali e la subordinazione di nuove postazioni all'impossibilità del co-siting sono illegittime se imposte senza il procedimento speciale e la consultazione pubblica previsti dalla disciplina statale.
  • I piani o programmi comunali di sviluppo della rete possono favorire la cooperazione tra amministrazione e operatori, ma non possono costituire un presupposto obbligatorio per la presentazione o l'esame delle singole istanze di installazione, quando tale adempimento non è previsto dalla normativa statale.
  • Il comune non può aggravare o alterare il procedimento speciale per le infrastrutture di comunicazione elettronica imponendo moduli difformi, documenti ulteriori, l'esclusione dei riti accelerati o un autonomo permesso di costruire per opere ricomprese nel regime autorizzatorio del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi edilizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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