Cassazione Penale, Ordinanza n. 04865/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale, giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra tre reati di furto, consumato o tentato, definiti con tre diverse sentenze. Due reati, commessi nel giugno e luglio 2014, erano già stati ricondotti a continuazione; il terzo, commesso in altra provincia nel gennaio 2015, era stato escluso dal vincolo per mancanza di contiguità spazio-temporale, diversità delle modalità esecutive, assenza di concorso con complici e mancanza di elementi dimostrativi di un disegno criminoso unitario. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava il rilievo attribuito alla distanza temporale, sostenendo che tra il fatto del 2014 e quello del 2015 vi fossero circa sei mesi; si lamentava l'omessa considerazione di altri indici sintomatici della continuazione, come identità delle modalità esecutive, del bene tutelato, omogeneità delle violazioni e vicinanza spaziale; si censurava inoltre il riferimento alla custodia detentiva intervenuta tra i fatti, ritenuta irrilevante perché di brevissima durata; infine si sosteneva che il giudice avesse omesso di valutare la continuazione anche solo tra i due delitti del 2014.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la parte in cui si chiedeva nuovamente il riconoscimento della continuazione tra i due reati del 2014, poiché tale vincolo era già stato riconosciuto con altro provvedimento. Ha poi ritenuto manifestamente infondata la censura relativa al terzo reato del 2015, osservando che l'ordinanza impugnata aveva motivato in modo adeguato sull'insussistenza di un unico disegno criminoso in presenza di reati omogenei ma distanti nel tempo e nello spazio, senza elementi idonei a dimostrare che già al primo reato fosse programmata, nelle linee essenziali, la successiva condotta. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale già esaminato dal giudice dell'esecuzione, a fronte di una motivazione ritenuta sufficiente, logica e non contraddittoria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente come istituto della continuazione tra reati, subordinato alla prova di un medesimo disegno criminoso.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un unico disegno criminoso già presente, almeno nelle linee essenziali, al momento della prima condotta; non basta la mera omogeneità dei reati.
- La distanza temporale e spaziale tra fatti analoghi può legittimamente escludere la continuazione quando renda non credibile la preordinazione della condotta successiva.
- La presenza di elementi sintomatici della continuazione deve essere specificamente allegata e dimostrata dalla parte che la invoca; non è sufficiente un richiamo generico a modalità esecutive simili o al medesimo bene giuridico.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del medesimo compendio fattuale già esaminato con motivazione non apparente, logica e non contraddittoria.
- La richiesta di applicare nuovamente la continuazione su reati già unificati con altro provvedimento è inammissibile se il vincolo è stato già riconosciuto per quella specifica coppia di fatti.
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