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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22257/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze con cinque motivi: 1) insufficienza e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo che gli indizi erano insufficienti; 2) contestazione della qualificazione della sua partecipazione (artt. 110-114 c.p.), deducendo una partecipazione minima e il ruolo di mero palo, anche alla luce del fatto che era in possesso solo di oggetti di minimo valore e non di attrezzi da scasso; 3) censura per l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose senza prova dello scasso; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 5) rigetto della richiesta di applicazione di pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi 1-4 ritenendoli manifestamente infondati o reiterativi. In particolare: il primo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale ha fondato la condanna su un quadro indiziario coerente (ritrovamento dell'imputato in prossimità delle abitazioni poco dopo la denuncia e in possesso di parte della refurtiva); il secondo è stato considerato infondato poiché il possesso della refurtiva e la fuga rafforzano la partecipazione dell'imputato, escludendo un ruolo di minima importanza; il terzo è stato respinto perché le dichiarazioni delle persone offese (querele) che riferivano segni di effrazione sono state ritenute idonee a provare l'aggravante della violenza sulle cose; il quarto è stato rigettato poiché la valutazione sulle attenuanti generiche è questione di fatto insindacabile in Cassazione salvo contraddizioni. Il quinto motivo è stato invece ritenuto fondato: la richiesta di pena sostitutiva era stata regolarmente formulata nell'atto di appello (devolvendo la questione alla Corte territoriale) e, pertanto, la mancata pronuncia sulla stessa impone l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio; la sentenza è annullata per quanto riguarda la determinazione della pena e il fascicolo è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sulla sussistenza dei presupposti della pena sostitutiva.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le regole sull'apprezzamento degli indizi sono state ritenute correttamente applicate; in particolare la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario complessivo fosse logico e sufficiente a fondare la responsabilità. Inoltre la giurisprudenza richiamata precisa che le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette al limite di valutazione previsto dal comma 3 dell'art. 192.

  • artt. 110-114 cod. pen.

    La Corte ha interpretato che la partecipazione dell'imputato non poteva qualificarsi come minima posto che era stato trovato in possesso di parte della refurtiva, si era dato alla fuga insieme al correo e aveva ostacolato l'intervento dei militari; tali elementi escludono il ruolo meramente ancillare.

  • aggravante della violenza sulle cose (criteri di applicazione)

    L'accertamento della violenza sulle cose è stato fondato sulle dichiarazioni delle persone offese che avevano riscontrato segni di effrazione: queste dichiarazioni possono, secondo la Corte, costituire base autonoma per l'affermazione dell'aggravante e la valutazione dell'attendibilità è questione di fatto insindacabile in Cassazione salvo contraddizioni manifeste.

  • art. 133 cod. pen.

    La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice del merito come apprezzamento di fatto; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse non contraddittoria e idonea a esporre gli indici ostativi (gravi condotte, mancanza di resipiscenza).

  • art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31)

    "fino alla data dell'udienza partecipata"

    La norma consente all'imputato di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino all'udienza partecipata; la Corte ha chiarito la distinzione tra la 'richiesta' di pena sostitutiva (che deve essere devoluta all'appello con l'atto di impugnazione o con motivi nuovi) e il 'consenso' che può essere espresso anche successivamente e in forma generica. Nel caso di specie la richiesta era già stata devoluta in appello, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere sulla questione; l'omessa valutazione ha reso necessario l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Il ritrovamento dell'imputato in prossimità del luogo del reato, subito dopo la denuncia, e il possesso di parte della refurtiva costituiscono un quadro indiziario forte e possono giustificare la condanna anche in assenza di prova diretta.
  • Le dichiarazioni della persona offesa (querele) che attestano segni di effrazione possono essere utilizzate dal giudice come unico elemento per ritenere sussistente l'aggravante della violenza sulle cose; la valutazione della loro attendibilità è fatto rimesso al giudice del merito e difficilmente riesaminabile in Cassazione salvo palesi contraddizioni.
  • La qualificazione della partecipazione (minima o meno) va valutata concretamente: il possesso di refurtiva e la fuga congiunta con altri elementi ostativi indicano una partecipazione che va oltre il mero ruolo di palo.
  • Le decisioni sulle attenuanti generiche sono valutazioni di fatto del giudice e sono impugnabili in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente insufficiente.
  • Quanto alla pena sostitutiva, la richiesta deve essere devoluta alla Corte d'appello con l'atto di impugnazione (o con motivi nuovi); il consenso dell'imputato previsto dall'art. 598-bis comma 4-bis può essere fornito fino all'udienza partecipata e va distinto dalla 'richiesta'. Se la Corte territoriale omette di decidere sulla pena sostitutiva già richiesta in appello, l'omissione può giustificare l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo giudizio.

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