Sentenza n. 680/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza n.416/2024 del Tribunale di Teramo - RG 637/2024, notificata come per legge in data 28/06/2024, avente ad oggetto Bonus Carta del Docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, quale giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per le annualità indicate e condannato il Ministero ad attribuire un buono elettronico complessivo di € 2.000
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 416/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 28 giugno 2024. La decisione aveva accertato, in relazione ai contratti a tempo determinato, il diritto della docente al beneficio annuale di € 500 per la formazione e aveva condannato l'Amministrazione ad attribuire un buono elettronico complessivo di € 2.000, oltre alle spese di quel giudizio. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, precisando che erano trascorsi i 120 giorni previsti per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e ha chiesto l'ordine di adempiere, il pagamento degli accessori e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza diretta a dare attuazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, rilevando il rispetto del termine processuale per proporla e del rito camerale, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo e la prova del passaggio in giudicato. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell'adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul PAT. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega; in caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Gli ha attribuito il compito di compiere gli atti necessari, compresa l'eventuale allocazione delle somme in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione e pagamento, precisando che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non giustificano l'inadempimento. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.200, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
L'ottemperanza è esperibile per ottenere dalla pubblica amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente al caso deciso.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Nel caso concreto il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato nel caso concreto anche il termine processuale richiamato per il rito camerale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 (cfr. allegato 004 e segg. della produzione di parte ricorrente).
Prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nella controversia tale termine risultava decorso inutilmente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, affinché questa si conformi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
- Quando è accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato e l'amministrazione non prova di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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