Cassazione Civile, Ordinanza n. 07538/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, medici che avevano conseguito la specializzazione tra il 1983 e il 1992, avevano agito contro le amministrazioni statali chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di compenso per l'attività svolta durante i corsi di specializzazione, secondo le direttive comunitarie richiamate, oppure in subordine a titolo di risarcimento del danno da tardivo recepimento di tali direttive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola prescritta; la Corte d'appello aveva confermato la decisione e respinto anche l'eccezione di giudicato sollevata da uno dei ricorrenti, che invocava una precedente decisione di merito a lui favorevole. In cassazione il primo motivo denunciava violazione degli artt. 39 e 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per omessa declaratoria di litispendenza rispetto al precedente giudizio d'appello. Il secondo motivo censurava la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999, sostenendo che il termine avrebbe dovuto iniziare solo dal momento in cui la giurisprudenza di legittimità aveva reso effettivo il rimedio risarcitorio e chiarito natura dell'azione, legittimazione passiva e giurisdizione; veniva anche chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sul requisito di effettività della tutela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica localizzazione e autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva adeguatamente indicato dove e come il documento relativo al preteso giudicato fosse stato prodotto e dedotto nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché contrastante con una giurisprudenza di legittimità consolidata: per le domande di risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi, la prescrizione decennale decorre dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 1999, senza che assumano rilievo le successive incertezze giurisprudenziali sulla natura dell'azione, sul giudice competente o sul soggetto passivamente legittimato. È stata inoltre respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuta manifestamente infondata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, oltre che alla condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con pagamento di somme in favore delle controricorrenti e della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
richiamato nel primo motivo per sostenere la litispendenza rispetto a un precedente giudizio.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel primo motivo per denunciare omessa pronuncia sulla litispendenza/judicato.
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato esterno.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica per affermare l'inammissibilità del motivo non autosufficiente e privo di specifica localizzazione della produzione documentale.
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
la Corte dichiara il secondo motivo inammissibile perché contrario a giurisprudenza consolidata.
art. 2934 c.c.
richiamato nel motivo sul decorso della prescrizione.
art. 2935 c.c.
la Corte ribadisce che la prescrizione non decorre solo quando vi sia un'impossibilità giuridica di far valere il diritto; le incertezze giurisprudenziali sono irrilevanti.
art. 2938 c.c.
richiamato nel motivo sulla prescrizione.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato per la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o mala fede nella proposizione del ricorso.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna a favore della Cassa delle ammende, essendo il giudizio iniziato dopo l'entrata in vigore della norma.
art. 1226 c.c.
utilizzato per la liquidazione equitativa della somma dovuta a titolo di condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per gli effetti processuali connessi alla definizione del ricorso, secondo la formula finale della decisione.
art. 4, secondo comma, d.m. n. 55/2014
applicato per il calcolo degli aumenti del compenso dovuti per la difesa di più soggetti con la stessa posizione processuale.
art. 11 l. n. 370 del 1999
considerato norma decisiva per fissare il dies a quo della prescrizione al 27 ottobre 1999.
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
richiamato nel motivo come parte della disciplina interna di recepimento delle direttive sui medici specializzandi.
art. 124 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla Corte per evidenziare l'ulteriore difetto di specificità sulla produzione documentale.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
richiamato anche in relazione alla determinazione equitativa del danno da lite temeraria.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che fonda l'eccezione di giudicato o litispendenza deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Per le domande risarcitorie dei medici specializzandi per tardivo recepimento delle direttive comunitarie, la prescrizione decennale decorre dall'entrata in vigore della l. n. 370 del 1999, quale momento in cui il danno e il relativo inadempimento statale sono divenuti giuridicamente azionabili.
- Le incertezze giurisprudenziali successive circa la natura dell'azione, il giudice competente o il soggetto passivamente legittimato non impediscono la decorrenza della prescrizione, perché non integrano un'impossibilità giuridica di esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è manifestamente infondata quando la questione prospettata è già risolta in modo consolidato dal diritto interno e non emerge un effettivo contrasto con il principio di effettività del diritto dell'Unione.
- La proposizione di un ricorso in presenza di giurisprudenza consolidata e in contrasto con essa può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., anche con liquidazione equitativa del pregiudizio e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.
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