Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 338/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Pos. N. 2955/55 - Sett. PM/SSN del 30/09/2025 con Protocollo 0011558 del 30.9.2025, con cui la Commissione Garanzia Sciopero nei servizi pubblici essenziali ha disposto il non luogo a provvedere sull’istanza presentata in data 23.9.2025 dalla ricorrente; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’impugnato provvedimento.

Giustizia amministrativa202515227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento con cui la Commissione di Garanzia ha disposto il non luogo a provvedere su un'istanza presentata dalla società

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento della Commissione di Garanzia del 30 settembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Dal testo emerge che la ricorrente prospettava, quale pregiudizio, il rischio futuro ed eventuale che altre organizzazioni sindacali potessero indire ulteriori scioperi senza le tutele previste dalla legge n. 146/1990. Si sono costituiti in giudizio la Commissione e il Sindacato intercategoriale Cobas. Non sono specificamente indicati nel testo gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di sospensione cautelare. La motivazione si fonda esclusivamente sull'insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il danno prospettato dalla ricorrente era formulato in termini futuri ed eventuali e dipendeva dalla possibile indizione di altri scioperi da parte di organizzazioni sindacali. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso di annullamento né la domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il rigetto è stato motivato dall'insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

  • legge n. 146/1990

    È richiamata nel ricorso con riferimento alle tutele previste per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali; il provvedimento non ne esamina nel merito l'applicazione.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa in presenza di un pregiudizio soltanto futuro ed eventuale, non sufficientemente attuale e concreto, poiché manca il requisito del danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.