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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19315/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 13/07/2007 - 19/10/2007 nell'ambito di un procedimento per associazione per delinquere, corruzione e falso. Il ricorrente era stato in parte assolto e in parte prosciolto o dichiarata la prescrizione in sede d'appello; il giudice della riparazione aveva tuttavia rigettato la domanda ritenendo che Vallescura avesse concorso, con condotte gravemente colpose, a determinare l'adozione e il mantenimento della misura cautelare. Tale valutazione si fondava su elementi quali la coincidenza tra l'attività politica e professionale (assessore comunale e titolare di uno studio tecnico), rapporti frequenti con imprenditori interessati da provvedimenti comunali, incarichi professionali relativi a pratiche comunali, conversazioni intercettate (anche con esortazioni a distruggere documentazione bancaria) e altre condotte ritenute "ambiguamente" idonee ad ingenerare nell'autorità procedente la falsa apparenza di responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Vallescura, confermando l'ordinanza della Corte d'appello che aveva negato la riparazione. La Suprema Corte ha ritenuto congrua e rispettosa dei principi la valutazione del giudice della riparazione secondo cui le condotte del ricorrente erano connotate da colpa grave e avevano esercitato un'efficacia sinergica nel determinare l'adozione della misura cautelare. Sono state inoltre respinte le censure relative all'uso delle intercettazioni e al richiamo alla condotta "improvvida": la Corte ha ricordato l'autonomia del giudice della riparazione rispetto al giudizio di merito e il suo potere di utilizzare il medesimo materiale probatorio per valutare se fosse stata creata una falsa apparenza di illiceità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero per complessivi euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola il diritto alla riparazione per la custodia cautelare subita: il prosciolto ha diritto all'equa riparazione salvo che abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; distingue l'ingiustizia "sostanziale" (comma 1) e l'ingiustizia "formale" (comma 2) e fissa i limiti al riconoscimento dell'indennizzo.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (esistenza di gravi indizi, pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, ecc.). Nel caso in esame la Corte precisa che l'assenza di esigenze cautelari non esclude automaticamente l'applicabilità dell'art. 314 comma 1, che richiede invece di valutare se il comportamento dell'interessato abbia contribuito a creare la falsa apparenza di pericolosità.

  • art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto del comma 2 dell'art. 314 come riferimenti alle condizioni di applicabilità delle misure: servono a valutare l'eventuale ingiustizia formale del provvedimento quando si accerta l'assenza delle condizioni formali previste per l'adozione della misura.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta "ex ante" se il comportamento dell'interessato abbia ingenerato nella autorità procedente la falsa apparenza della configurabilità di un illecito; non valuta se tale comportamento integri o meno il reato (funzione diversa dal giudice di merito).
  • La sussistenza o meno delle esigenze cautelari (ritardo nell'adozione della misura o loro assenza) non è decisiva, quando si discute dell'ingiustizia sostanziale: rileva invece se il detenuto abbia concorso per dolo o colpa grave a creare l'apparenza di illiceità.
  • Il giudice della riparazione può utilizzare il medesimo materiale probatorio acquisito nel processo di merito, compresi elementi non ritenuti sufficienti a fondare una condanna, per valutare la capacità di tali elementi di produrre una falsa rappresentazione nella fase cautelare, salvo che tali circostanze siano state formalmente escluse nel giudizio di merito.
  • Comportamenti di conflitto d'interesse, gestione contemporanea di funzioni pubbliche e incarichi privati, rapporti frequenti con soggetti interessati da provvedimenti amministrativi e iniziative volte a sopprimere o nascondere documentazione sono elementi che il giudice della riparazione può considerare sintomatici di colpa grave.
  • Dichiarazioni di collaborazione o le dimissioni dalla carica, pur rilevanti, non bastano di per sé a escludere la colpa grave: il richiedente deve dimostrare che tali comportamenti abbiano effettivamente neutralizzato la falsa apparenza prodotta dalle altre sue condotte.
  • In casi analoghi è essenziale documentare tempestivamente e chiaramente la propria condotta, evitare atteggiamenti ambigui (es. distruzione o occultamento di documenti, rapporti opachi con interessati), e, se possibile, produrre elementi che dimostrino l'assenza di nesso causale tra il proprio comportamento e l'adozione della misura cautelare.

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