Sentenza n. 393/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 477/2024, n. 42/2025 e n. 188/2025, limitatamente alle parti concernenti la condanna al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Terni n. 477/2024, n. 42/2025 e n. 188/2025, limitatamente alla condanna del Ministero al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alle tre sentenze del Tribunale di Terni concernenti la corresponsione della carta docenti, limitatamente alle statuizioni di condanna del Ministero al pagamento delle spese legali in suo favore quale difensore antistatario. Ha dedotto di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti, compresa l'ultima memoria del ricorrente, non risultava il pagamento delle spese legali dovute in forza delle sentenze passate in giudicato e che non vi erano ragioni per ritardare ulteriormente l'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni le spese liquidate, comprensive degli interessi legali maturati dopo la pubblicazione delle sentenze. Ha nominato fin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, perché, su richiesta del ricorrente e in caso di mancato adempimento nel termine, provveda al pagamento delle somme ancora dovute, adottando gli atti amministrativi e contabili necessari. Per l'eventuale attività commissariale è previsto un compenso di euro 1.000,00 a carico del Ministero, da pagare dopo la verifica dell'esecuzione del mandato sulla base della relazione documentata e della dichiarazione del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Pertanto, in accoglimento del ricorso
Il TAR esercita la tutela di ottemperanza ordinando all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni di condanna rimaste insoddisfatte e predisponendo l'intervento sostitutivo commissariale in caso di ulteriore inadempimento.
art. 114 c.p.a.
può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione inadempiente se il termine assegnato scade inutilmente, attribuendogli i poteri necessari a completare il pagamento.
Massime di principio
- Quando risulta che una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato non è stata eseguita e non sussistono ragioni per differire ulteriormente l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per pagare e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
- Nell'ottemperanza a una condanna al pagamento di spese legali, il giudice può includere nell'ordine di pagamento gli interessi legali maturati sulle somme dovute dopo la pubblicazione delle sentenze, se richiesti.
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