Sentenza n. 1173/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell'ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del21 dicembre 2013, prot. 6306 C/14 (CIG 4411145003), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura (prot. 0135/C14 del 11.01.2016; prot. 8357/6.8.a. del 25.09.2019; prot. 11078/19 del 03.12.2019; prot. 1286/6.8.a del 14.02.2020), emesso dal Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” di Taranto nell'ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann «per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione». e, ove occorrer possa, per l'annullamento della nota trasmessa a mezzo pec in data 19 ottobre 2023, con la quale il Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” di Taranto ha opposto diniego all'istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell'importo complessivo di € 10.223,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 18 settembre2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di revisione prezzi relativa al contratto di servizi di pulizia e atti aggiuntivi
Esito
La controversia
L'impresa ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturato dal settembre 2018 nell'ambito del contratto stipulato mediante ordinativo principale di fornitura e successivi atti aggiuntivi, nonché, ove necessario, l'annullamento del diniego opposto dall'istituto scolastico. Ha inoltre domandato la condanna al pagamento di € 10.223,00 oltre IVA, a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 18 settembre 2020, oltre agli interessi moratori. A sostegno ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il diritto alla revisione prezzi sulla base della convenzione Consip e del capitolato tecnico, l'assenza di prescrizione quinquennale, la correttezza della quantificazione e la spettanza degli interessi moratori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Nelle more del giudizio, infatti, la ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento di quanto richiesto e ha dichiarato espressamente che il bene della vita azionato era stato integralmente soddisfatto. Il Collegio ha quindi ritenuto non residuare alcun interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. La complessità della controversia, anche in relazione ai profili di giurisdizione risolti a favore del giudice amministrativo solo dopo una pronuncia del Consiglio di Stato, ha giustificato la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso.
art. 115 d.lgs. n. 163/2006
È stata invocata dalla ricorrente quale base normativa del diritto alla revisione prezzi e della giurisdizione esclusiva; il giudice non ha esaminato nel merito tale pretesa per la sopravvenuta soddisfazione.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
È stata richiamata dalla ricorrente a sostegno della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il profilo non è stato deciso nel merito nella presente sentenza.
art. 10, comma 5, della Convenzione Consip
È stata invocata quale fonte contrattuale del diritto alla revisione prezzi, senza esame di merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
art. 9.4 del Capitolato tecnico
È stato invocato quale fondamento del diritto e della quantificazione della revisione prezzi, senza esame di merito.
art. 2948, n. 4, c.c.
È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di prescrizione quinquennale, questione rimasta assorbita.
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002
È stato invocato a fondamento della domanda di interessi moratori, non esaminata per la sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione o altro soggetto obbligato soddisfa integralmente il bene della vita richiesto e il ricorrente dichiara espressamente cessata la materia del contendere, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza esaminare le questioni di merito rimaste prive di utilità pratica.
- La complessità della controversia, anche derivante dalla necessità di definire preliminarmente questioni di giurisdizione, può giustificare la compensazione integrale delle spese processuali.
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