Cassazione Penale, Ordinanza n. 28760/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice di merito, all'esito di un procedimento definito ex art. 444 c.p.p., ha applicato all'imputato la pena di otto mesi di reclusione, le spese processuali e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni in relazione al reato di lesioni personali stradali. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: da un lato, violazione di legge per asserita sproporzione tra la sanzione accessoria e la pena principale, richiamando gli artt. 222 e 218 del Codice della strada; dall'altro, mancanza di motivazione sulla scelta e sulla graduazione della sospensione della patente, ritenuta non proporzionata rispetto alla pena principale. La doglianza mirava sostanzialmente a contestare sia la legittimità sia la motivazione della misura accessoria applicata in luogo della revoca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva motivato sulla commisurazione della sanzione amministrativa accessoria, spiegando che, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale n. 88 del 2019 sull'art. 222 cod. strada, nel caso concreto risultava applicabile alternativamente la revoca o la sospensione della patente, ed era stata scelta la misura più mite della sospensione. La durata della sospensione era stata poi giustificata in base ai criteri dell'art. 218 cod. strada, con riferimento alla gravità della violazione e alla descrizione della condotta contestata. La Corte ha inoltre ribadito che la durata della sanzione accessoria non va commisurata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e che il trattamento sanzionatorio penale e quello amministrativo sono autonomi, sicché non è consentito un raffronto diretto tra pena principale e durata della sospensione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base del rito definito con applicazione della pena su richiesta; la decisione di merito è stata resa all'esito di tale procedimento.
art. 589-bis c.p.
Norma incriminatrice del reato contestato, indicata come titolo di responsabilità per lesioni personali stradali.
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma sulla sanzione accessoria della patente, interpretata alla luce della Corte costituzionale n. 88/2019 come disposizione che, nel caso concreto, consente l'alternativa tra revoca e sospensione.
art. 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma che disciplina la durata della sospensione della patente; la Corte afferma che la sua commisurazione deve avvenire secondo i parametri propri del Codice della strada, in base alla gravità della violazione, e non secondo l'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
Richiamato per escludere che i criteri di commisurazione della pena principale possano essere usati per valutare la durata della sanzione accessoria amministrativa.
Corte cost. n. 88 del 2019
È richiamata per affermare che, in materia di patente di guida, l'applicazione della revoca non è l'unica opzione e può essere applicata la sospensione come misura più mite nei casi previsti.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832
Citata per il principio secondo cui la valutazione della gravità della condotta, rilevante ai fini della sanzione accessoria, può desumersi dalla descrizione del fatto e dagli atti richiamati nella motivazione.
Sez. 4, n. 4740 del 2020, dep. 2021, Di Marco
Richiamata per il principio di autonomia tra criteri di determinazione della pena principale e criteri di commisurazione della sanzione amministrativa accessoria.
Sez. 4, n. 55130 del 2017, Fiorini
Richiamata nello stesso senso, per escludere la censura di sproporzione basata sul raffronto tra pena principale e sanzione accessoria.
Massime di principio
- La durata della sospensione della patente di guida, quando prevista come sanzione amministrativa accessoria, va determinata secondo i criteri specifici del Codice della strada e in relazione alla gravità della violazione, non secondo i parametri dell'art. 133 c.p.
- La motivazione sulla sanzione accessoria è sufficiente se il giudice esplicita perché, nel caso concreto, è stata applicata la misura più mite tra quelle astrattamente consentite e indica gli elementi fattuali rilevanti per la graduazione della durata.
- La censura di sproporzione tra pena principale e sanzione accessoria è inconferente quando le due misure rispondono a criteri legali diversi e sono perciò non raffrontabili ai fini di una presunta incoerenza della decisione.
- In sede di legittimità, il motivo che denuncia mancanza o illogicità della motivazione è manifestamente infondato se la sentenza impugnata contiene effettivamente una giustificazione della scelta e della misura della sanzione accessoria.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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