Sentenza del 08/11/2016 n. 5739 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÁ - Presupposto impositivo - Agenzia immobiliare - Cartelli esposti in vetrina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità all'imposta sulla pubblicità dei cartelli esposti nella vetrina dell'agenzia immobiliare, contenenti fotografie e descrizioni di immobili offerti in vendita o in locazione. L'agenzia sosteneva, in sostanza, che tali cartelli non costituissero messaggi pubblicitari, soprattutto in assenza di modalità grafiche o espressive propriamente reclamistico-promozionali e anche qualora non riportassero il logo o i recapiti dell'agenzia.
La decisione
La domanda del contribuente è stata respinta. È stato affermato che l'esposizione dei cartelli integra il presupposto dell'imposta sulla pubblicità, poiché la loro funzione è promuovere la vendita o la locazione degli immobili e, contestualmente, favorire l'accesso del pubblico ai servizi di mediazione offerti dall'agenzia. Non è necessario che i cartelli abbiano carattere esplicitamente reclamistico, né che riportino il logo o i recapiti dell'agenzia.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità
Il presupposto impositivo ricorre quando un messaggio, mediante strumenti visibili al pubblico, è idoneo a promuovere beni, servizi o attività economiche. La funzione pubblicitaria può sussistere anche senza formule esplicitamente elogiative o caratteristiche grafiche di tipo reclamistico.
Massime di principio
- Per stabilire se un'esposizione è soggetta all'imposta sulla pubblicità occorre considerare la sua funzione oggettiva e la capacità di promuovere un'attività economica, non solo la presenza di un logo, di recapiti o di slogan commerciali.
- Cartelli che presentano beni o immobili destinati alla vendita o alla locazione possono avere natura pubblicitaria anche quando contengono esclusivamente fotografie, descrizioni e informazioni essenziali.
- La pubblicità può essere indiretta: la promozione del bene può contestualmente promuovere i servizi dell'impresa che ne facilita la vendita o la locazione.
- L'assenza di modalità grafiche particolarmente persuasive o reclamistico-promozionali non esclude necessariamente l'imposta, se il messaggio è comunque destinato a favorire la conclusione di operazioni economiche.
- In situazioni analoghe è necessario verificare concretamente il contenuto dei cartelli, la loro visibilità al pubblico, il collegamento con un'attività commerciale e la loro idoneità a incrementare domanda, contatti o accessi ai servizi dell'operatore.
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