Sentenza n. 2182/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica relativo al progetto di recupero volumetrico di un volume tecnico adibito a cisterna
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego notificato il 24 maggio 2024, con il quale la Soprintendenza aveva respinto il progetto ritenendolo ricadente nell'Ambito 34 MA del Piano Territoriale Paesistico dell'Isola di Pantelleria, nel quale sono vietate le nuove costruzioni salvo un limitato ampliamento necessario per servizi igienico-sanitari o modesti annessi agricoli. L'amministrazione ha ritenuto che fosse già stato autorizzato un precedente ampliamento e che l'intervento costituisse un ulteriore ampliamento non consentito dall'art. 9, lett. c), delle norme di attuazione del piano. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 10-bis l. 241/1990 e 13 l.r. 7/2019 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; violazione e falsa applicazione del Piano Territoriale Paesaggistico ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che non era stato richiesto un secondo ampliamento ma il recupero di un volume tecnico già esistente, con modifica della destinazione interna della cisterna a locale di sgombero; in subordine, illegittimità della disciplina del piano paesaggistico ove interpretata nel senso di vietare il recupero volumetrico indipendentemente dall'impatto paesaggistico, per violazione dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004; difetto di motivazione, per mancata indicazione delle ragioni concrete di contrasto dell'intervento con i valori paesaggistici; incompetenza, per invasione della sfera di valutazione urbanistica.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti dei motivi relativi all'omesso preavviso di rigetto e al difetto procedurale e istruttorio. Il TAR ha ritenuto che la valutazione paesaggistica comporti un'ampia discrezionalità e che, per i provvedimenti discrezionali adottati su istanza di parte, l'omissione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non sia superabile mediante la dimostrazione processuale dell'immutabilità del contenuto dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, alla luce della modifica normativa che ha escluso tale possibilità per la violazione dell'art. 10-bis. Il giudice ha inoltre rilevato che il diniego si fondava sul presupposto di un secondo ampliamento che non risultava richiesto: il progetto riguardava il recupero della cisterna esistente e la modifica della sua destinazione interna, con opere quali scavo, caditoia, scala, muretto e apertura di un vano porta-finestra. La Soprintendenza non aveva quindi chiarito in cosa consistesse il presunto ulteriore ampliamento, incorrendo in un difetto di istruttoria e in una valutazione dubbia dei fatti. Sono state assorbite le ulteriori censure relative alla disciplina paesaggistica, alla motivazione e all'incompetenza. Il provvedimento impugnato è stato annullato, con salvezza di ulteriori provvedimenti dell'amministrazione conformi ai criteri indicati in sentenza. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Nei procedimenti a istanza di parte caratterizzati da discrezionalità amministrativa, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto rileva autonomamente e comporta l'illegittimità del provvedimento, non potendo essere superata dalla dimostrazione processuale che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis
La dequotazione dei vizi procedimentali non opera, per effetto della modifica normativa richiamata dal giudice, nei confronti della violazione dell'art. 10-bis quando il provvedimento sia discrezionale.
art. 13 l.r. 7/2019
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di preavviso di rigetto; la decisione accoglie la censura procedimentale principalmente in riferimento all'art. 10-bis l. 241/1990.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Richiamato dal ricorrente con riguardo alla necessità di una valutazione concreta della compatibilità paesaggistica; la relativa censura è stata assorbita.
art. 9, lett. c), norme di attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico dell'Isola di Pantelleria
sono vietate le nuove costruzioni a eccezione di un “limitato ampliamento necessario per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienico-sanitario o di modesti annessi ad uso agricolo”
La disposizione è stata posta dalla Soprintendenza a fondamento del diniego, ma la sua applicazione concreta è risultata viziata dalla mancata verifica dell'effettiva consistenza dell'intervento e dall'erroneo presupposto di un secondo ampliamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, caratterizzato da valutazioni discrezionali, l'amministrazione deve comunicare il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, consentendo al richiedente di rappresentare gli elementi fattuali e giuridici potenzialmente idonei a incidere sulla decisione.
- La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, quando riguarda un provvedimento discrezionale, non è superabile mediante la dimostrazione in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, poiché l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 esclude tale effetto per i provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis.
- L'autorità preposta alla tutela paesaggistica deve svolgere una valutazione concreta e puntuale della compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici tutelati, considerando le caratteristiche effettive dell'opera, la sua localizzazione e il contesto specifico; il mero richiamo al vincolo o a una previsione astratta del piano non è sufficiente.
- Il diniego di autorizzazione paesaggistica è illegittimo per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quando nega l'assenso sulla base della presunta realizzazione di un ulteriore ampliamento che non risulta richiesto, senza chiarire la reale consistenza delle opere progettate e distinguerle da un intervento di recupero o trasformazione di un volume esistente.
- Quando l'amministrazione esercita il potere paesaggistico, non può sostituire alla verifica concreta dell'incidenza dell'intervento sui valori paesaggistici una valutazione meramente astratta fondata sulla qualificazione formale dell'opera o sul numero di ampliamenti precedentemente assentiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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