Cassazione Penale, Sentenza n. 43410/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) per aver individuato erroneamente la data di commissione del reato associativo maturato "dal 1995 in poi". Il ricorrente ha sostenuto che l'unica condotta effettivamente riferibile a lui fosse una intercettazione del 15/03/2014 e che, quindi, la cessazione della partecipazione al sodalizio fosse posteriore rispetto al termine quinquennale rilevante per la revoca dell'indulto (legge n.241/2006). Ha affermato inoltre che, trattandosi di reato permanente contestato in forma aperta, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare l'esatta collocazione temporale della cessazione della condotta, privilegiando in caso di dubbio la soluzione più favorevole al reo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la Corte di appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha correttamente ritenuto che l'epoca di permanenza nella consorteria era stata accertata nel giudizio di cognizione e aveva efficacia di giudicato: la sentenza di condanna ha individuato un arco temporale compreso tra il 1995 (o comunque epoca prossima ai primi anni 2000) e il 2014, accertamento su cui la cassazione ha riferito che il ricorrente non aveva sollevato in modo efficace una diversa collocazione temporale. Perciò non era consentito al giudice dell'esecuzione riformulare tale datazione. Di conseguenza è legittima la revoca dell'indulto disposta dalla Corte d'appello e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
presente nell'atto di impugnazione come norma invocata per vizio di legge processuale
norma richiamata dal ricorrente quale titolo di cassazione per la presunta errata valutazione della data del reato; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la datazione è questione di fatto risolta con efficacia di giudicato
art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241
norma che disciplina la revoca dell'indulto in relazione a reati commessi entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore
la revoca dell'indulto è legittima se risulta che il reato permanente sia ricaduto almeno in parte nel periodo temporale rilevante; il giudice dell'esecuzione deve accertare la collocazione temporale se la sentenza di condanna non ha precisato la data di cessazione, salvo che tale datazione risulti definitivamente accertata nel giudizio di cognizione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022; Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013; Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019; Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021; Sez. 2, n. 14697 del 13/01/2022
i precedenti stabiliscono che: a) nel reato permanente contestato in forma aperta il giudice dell'esecuzione deve, in linea di principio, accertare la data di cessazione attraverso gli elementi emersi nel merito quando la sentenza non la specifichi; b) tuttavia, se il giudice della cognizione ha già valutato e definito l'epoca della condotta con efficacia di giudicato, il giudice dell'esecuzione non può riformulare quella datazione
Massime di principio
- Quando si tratta di reato permanente "in forma aperta", il giudice dell'esecuzione è tenuto ad accertare la data di cessazione della condotta solo se la sentenza di condanna non ha effettuato un accertamento definitivo su tale punto; in mancanza di accertamento definitivo, il giudice esecutivo deve analizzare gli elementi probatori e, in caso di dubbio, adottare la soluzione più favorevole al reo
- Se nel giudizio di cognizione il giudice ha valutato e determinato l'arco temporale della condotta con motivazione e la questione è divenuta definitiva, tali risultanze vincolano il giudice dell'esecuzione, che non può modificare la datazione per fini esecutivi (ad es. ai fini della revoca dell'indulto)
- Per valutare la revoca dell'indulto ex art. 3 legge n.241/2006 occorre verificare se il reato permanente sia ricaduto almeno in parte nel periodo temporale rilevante; la prova della collocazione temporale va desunta preferibilmente dalla sentenza di condanna se questa contiene accertamenti motivati
- La censura contro la datazione indicata dal giudice dell'esecuzione richiede che il ricorrente dimostri che il giudice della cognizione non abbia compiuto un accertamento definitivo o che questo sia manifestamente erroneo, altrimenti il rimedio in Cassazione per vizio processuale è destinato a essere rigettato
- In situazioni pratiche: raccogliere e documentare nei gradi di merito ogni elemento temporale utile (intercettazioni, dichiarazioni, atti di collaborazione) e, se si intende contestare la datazione, sollevare la questione tempestivamente nel merito affinché non assuma carattere di giudicato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43369/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43371/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43375/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43376/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43377/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43378/2024 del 28/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →