Cassazione Penale, Sentenza n. 42219/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 29/09/2022 con cui la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Venezia (sentenza 23/11/2020, giudizio abbreviato) per reati connessi a false dichiarazioni doganali e sottrazione al pagamento dei diritti di confine. I motivi principali del ricorso sono: (1) vizi di qualificazione soggettiva — Prosperi sostiene di aver agito quale rappresentante fiscale della WaterQ Europe BV e non quale legale rappresentante (qualità indicata dalla rubrica e utilizzata per la sua condanna), con conseguente inesistenza del ruolo di dichiarante a lui ascritto; argomenta inoltre che le operazioni erano importazioni soggette a reverse charge IVA e che gli obblighi IVA dovevano essere adempiuti dal cessionario (SIFA) o dallo spedizioniere che materialmente ha presentato le dichiarazioni; (2) natura innocua del falso contestato ai sensi dell'art. 483 cod. pen.: non vi sarebbe stata sostituzione di merce né evasione d'imposta effettiva (gli enti impositori non hanno mai avanzato pretese verso WaterQ), e la dichiarazione di essere "esportatore abituale" sarebbe stata indicata dallo spedizioniere su istruzioni della società; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena, perché i giudici di merito non avrebbero indicato la pena base, la frazione per continuazione e se fosse stata considerata la recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti in questa fase di legittimità. Motivazioni essenziali: il ricorso è una riedizione degli argomenti già svolti in appello, privo della specifica correlazione richiesta tra i vizi denunciati e le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; manca la critica argomentata alla motivazione della Corte d'Appello e i motivi risultano pertanto non specifici; il terzo motivo (sulla pena) era stato rinunciato in sede di appello. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende fissata equitativamente in € 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma richiamata tra gli articoli ascritti al reato; non oggetto di autonoma interpretazione nella motivazione di legittimità fornita
art. 483 cod. pen.
Norma penalmente rilevante per il falso contestato; la Corte di Cassazione non ha invece affrontato nel merito la valutazione della natura del falso, rilevando l'inammissibilità del ricorso per vizi formali e di specificità
art. 61, n. 2 cod. pen.
Richiamato tra le norme applicate in sede di merito (circostanze aggravanti); la Cassazione non ha disquisito sul suo concreto impiego dato che ha dichiarato il ricorso inammissibile
D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 292, 295 lett. c)
Norme doganali richiamate nella contestazione; utilizzate in sede di merito ma non rimesse in discussione dalla Cassazione per ragioni di ammissibilità del ricorso
art. 516 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte ritiene i motivi generici e privi della necessaria correlazione con la motivazione impugnata, quindi non ha accolto la censura
art. 522 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente relativamente a presunte irregolarità; la Cassazione valuta l'assenza di specificità e correlazione tra censure e motivazione impugnata
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende, poiché l'inammissibilità del ricorso può essere ascrivibile a colpa del ricorrente
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e ben correlati alla motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre pedissequamente le argomentazioni già svolte in sede di merito
- Le censure che implicano valutazioni di fatto o una rinnovata valutazione probatoria, se già tentate e disattese in appello, rischiano di essere dichiarate inammissibili se non riformulate in termini di censure di diritto e con chiara correlazione alla motivazione impugnata
- Le questioni oggetto di rinuncia nelle fasi precedenti del giudizio (es. in appello) non possono normalmente essere riesumate in cassazione
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può irrogare, oltre alle spese processuali, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante la cura formale e la specificità delle censure
- In casi che riguardano la qualifica soggettiva (es. differenza tra rappresentante fiscale e legale rappresentante), è essenziale dimostrare con puntuale riferimento alla motivazione del giudice di merito in che modo tale errore sia stato determinante e in quale parte la decisione si sia fondata su un'errata qualificazione giuridica
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