Cassazione Penale, Ordinanza n. 22983/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità, con pena di otto mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa, dopo avere escluso la continuazione e riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, sostenendo implicitamente che la motivazione sulla maggiore pericolosità e sulla reiterazione non fosse adeguata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena e il richiamo ai criteri di cui agli artt. 133 e 533 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non confrontati con la motivazione d'appello e quindi inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione sulla recidiva, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato i plurimi precedenti dell'imputato, due dei quali per detenzione illecita di stupefacenti, l'omogeneità dei fatti e la vicinanza temporale, da cui desumere pervicacia criminale e pericolosità sociale, con conseguente giustificazione del trattamento per recidivi reiterati, specifici e infraquinquennali. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha rilevato che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione dell'art. 133 c.p. considerando la diversità delle sostanze detenute e il fatto che il reato era stato commesso mentre l'imputato era sottoposto alla detenzione domiciliare. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice del fatto oggetto di condanna, relativo a detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità.
art. 99 cod. pen.
La recidiva, se ritualmente contestata, richiede una verifica in concreto della sua significatività come indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 133 cod. pen.
La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice, che deve dar conto anche sinteticamente dei criteri utilizzati.
art. 533 cod. proc. pen.
È richiamato dalla difesa nel motivo sul trattamento sanzionatorio, ma la decisione non sviluppa un autonomo principio specifico su tale norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esonero.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
art. 99 cod. pen.
recidivi reiterati, specifici e infraquinquennali
La reiterazione di reati omogenei e vicini nel tempo può fondare il giudizio di maggiore capacità delinquenziale e legittimare l'aumento per recidiva.
Massime di principio
- In tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale; l'aumento di pena può essere escluso solo con adeguata motivazione quando il nuovo reato non denoti maggiore capacità delinquenziale.
- La motivazione che conferma la recidiva è sufficiente se valorizza precedenti specifici, omogeneità dei fatti e vicinanza temporale, da cui desumere pervicacia criminale e maggiore pericolosità dell'autore.
- La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrarietà o di ragionamento manifestamente illogico.
- Ai fini del controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio, è necessario che la censura si confronti con la motivazione del giudice di merito e non si limiti a una contestazione astratta dei criteri usati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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