Cassazione Civile, Sentenza n. 13394/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia originaria riguardava la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance avanzata da Letteria Donato per il mancato ritiro, addebitato alla P.A., della raccomandata contenente la sua domanda di partecipazione a una procedura concorsuale, che avrebbe determinato la sua esclusione. In sede di giudizio di legittimità il motivo decisivo concerneva questioni processuali: la tempestività e l'efficacia delle notificazioni dell'atto di appello (prima tentata nell'ottobre 2014 e poi compiuta il 10 novembre 2015), con riferimento al principio della "scissione degli effetti" della notificazione e ai requisiti di immediatezza e tempestività per la ripresa del procedimento notificatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, accertando che la ripresa del procedimento notificatorio non era avvenuta con la tempestività richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (anche in base al parametro della metà dei termini dell'art. 325 c.p.c.). Di conseguenza ha escluso la retroazione degli effetti della notificazione alla data della prima richiesta (ottobre 2014) e ha dichiarato l'appello tardivo e inammissibile perché notificato solo il 10 novembre 2015, oltre il termine semestrale dell'art. 327, comma 1, c.p.c. Per effetto di ciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio (art. 382, comma 3, c.p.c.), rendendo definitiva la sentenza del Giudice di Pace e ha posto le spese d'appello e di legittimità a carico dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. civ.
Usato come parametro per valutare la tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio: la giurisprudenza indica la metà dei termini previsti dall'art. 325 come criterio di valutazione della tempestività, salvo eccezioni rigorosamente provate.
art. 327, comma 1, cod. proc. civ.
Richiamato per stabilire il termine semestrale per l'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace; la notificazione tardiva dell'appello oltre tale termine rende l'impugnazione inammissibile.
art. 291 cod. proc. civ.
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale: lo strumento sanante di cui all'art. 291 non è applicabile quando l'atto sia stato meramente tentato e restituito al mittente (notificazione omessa), poiché manca un esito positivo della notificazione che possa essere sanato ex tunc.
art. 156, comma 3, cod. proc. civ.
Cita la possibilità di ritenere raggiunto lo scopo della notificazione in alcune ipotesi; la Corte distingue però il caso in cui la notificazione non abbia avuto esito positivo e non possa considerarsi raggiunto lo scopo.
art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
Motivazione dell'architettura della decisione: la cassazione è stata pronunciata senza rinvio perché l'inammissibilità dell'appello è ostativa alla prosecuzione del processo.
Massime di principio
- Se una notificazione non si conclude positivamente per cause non imputabili al notificante, per conservare gli effetti originari il notificante deve attivarsi immediatamente e tempestivamente per riprendere il procedimento notificatorio; la mancata tempestività può far perdere la retroazione degli effetti della prima richiesta.
- La valutazione della tempestività si effettua con riferimento, di norma, alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.; solo circostanze eccezionali e rigorosamente provate giustificano tempi più lunghi.
- La mera restituzione dell'atto al mittente implica che la notificazione è stata tentata ma non compiuta e non può essere sanata con i rimedi dell'art. 291 c.p.c.; occorre invece un esito positivo della notificazione per far decorrere effetti retroattivi.
- Se un'impugnazione viene notificata oltre il termine perentorio previsto dalla legge (es. art. 327 c.p.c. per l'appello contro il Giudice di Pace), l'impugnazione è inammissibile e ostacola la prosecuzione del processo, con conseguente conferma della decisione di merito passata in giudicato.
- Nel contenzioso contro la P.A. per danno da perdita di chance è importante distinguere le questioni di merito (responsabilità e natura dell'atto amministrativo o della condotta materiale) dalle questioni processuali: anche un titolo meritevole sul piano sostanziale può venir meno per vizi procedurali come notifiche tardive o omesse.
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