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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15477/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il difensore deduceva vizi procedurali (l'indagato non sarebbe stato ammesso a partecipare all'udienza del riesame per mancata tempestiva possibilità di colloquio con il difensore, per effetto delle limitazioni Covid) e vizi di merito: insufficienza dei "gravi indizi" richiesti dall'art. 273 c.p.p., mancata indicazione di facta concludentia e di specifiche condotte del Mannino riconducibili al metodo mafioso, valutazioni errate o contraddittorie delle intercettazioni e della loro interpretazione, e richiamo alla giurisprudenza di Sezioni Unite (sent. n.36958/2021) che richiederebbe prova di un apporto concreto e riconoscibile all'associazione. Sono stati inoltre depositati motivi nuovi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul profilo procedurale ha ritenuto corretta la decisione del Presidente della Sezione del Tribunale del Riesame che aveva respinto la richiesta di partecipazione all'udienza per mancata formale istanza ai sensi dell'art. 309 c.p.p. e delle disposizioni emergenziali; pertanto non era dovuta alcuna specifica motivazione sul punto nel provvedimento impugnato. Sul merito la Corte ha verificato la congruità della motivazione del Tribunale del Riesame e ha ritenuto che da precedenti decisioni e dalle intercettazioni emergevano elementi gravemente indizianti sulla qualità di "uomo d'onore" e su un ruolo attivo del Mannino (rapporti con esponenti di rilievo, interventi su affiliazioni, ingerenze nelle autorizzazioni di lavori e nella campagna elettorale locale), sicché il giudice di legittimità non ha rinvenuto manifesta illogicità da giustificare il sindacato. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è disposta la remissione in libertà e la decisione sarà trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dall'art.94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata: associazione di tipo mafioso; la misura cautelare era collegata a questa imputazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l'applicazione di misure cautelari; la Corte ha verificato che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali indizi.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari (necessità, idoneità, proporzionalità); la Corte ha ritenuto compatibile la misura con le esigenze dedotte dal giudice del riesame.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame e la partecipazione alle udienze: il Tribunale aveva rigettato la richiesta di partecipazione ritenendo non proposta nei termini e nella forma previsti (commi 6 e 8-bis), motivo per cui la Cassazione ha ritenuto corretta la mancata motivazione sul punto.

  • d.l. 8 marzo 2020, n. 11, art. 2, comma 2, lett. g) n. 2

    Norma emergenziale Covid richiamata per stabilire che la richiesta di trattazione del procedimento doveva essere espressamente chiesta al momento della proposizione del ricorso; la mera presentazione del riesame non equivaleva a richiesta tacita di trattazione.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento ai requisiti formali della decisione cautelare che il riesame deve valutare; la motivazione deve tener conto dei requisiti elencati.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Modello di motivazione cui attenersi per le decisioni cautelari: la Corte ha richiamato la necessità che la motivazione sia congrua e collegata agli elementi indiziari.

  • Sez. U., sentenza n. 36958/2021 (Modaffari)

    Precedente richiamato che chiarisce la nozione di partecipazione mafiosa richiedendo un apporto concreto e riconoscibile; la Corte ha considerato il principio ma ritenuto che, al livello cautelare, il Tribunale del Riesame abbia comunque indicato elementi idonei a far ritenere una messa a disposizione.

  • Sez. U., sentenza n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    Giurisprudenza di legittimità sul controllo da parte della Cassazione delle motivazioni del riesame: limite al sindacato di merito, la verifica riguarda la congruenza e la logica della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Autorizza la condanna della parte che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese e delle somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando l'ammenda in €3.000,00.

  • art. 94, disp. att. c.p.p.

    Previsione sulla comunicazione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario: la Corte ha disposto la trasmissione perché si provveda agli adempimenti previsti dai commi richiamati.

Massime di principio

  • La partecipazione dell'imputato all'udienza di riesame in periodo emergenziale deve essere espressamente richiesta secondo le forme e i termini previsti; la mera presentazione del ricorso non implica la richiesta di trattazione.
  • In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: si verifica la congruenza e la logica della motivazione del giudice del riesame, non una rivalutazione di fatto o delle intercettazioni, salvo manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Per il reato di associazione mafiosa, al livello cautelare, non è necessario che siano già provati tutti i facta concludentia; possono essere ritenuti sufficienti, come elementi indiziari gravi, precedenti sentenze, qualifica storica (es. 'uomo d'onore') e conversazioni/interventi che denotino un ruolo attivo e una disponibilità verso il sodalizio.
  • Le interpretazioni alternative delle intercettazioni proposte dalla difesa costituiscono tipicamente materia di merito e non sono agevolmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito appare coerente.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o privi di prospettiva concreta possono essere sanzionati con condanna alle spese e a somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare preliminarmente la fondatezza formale e sostanziale dell'impugnazione.

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