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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7189/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Suriano impugna l'ordinanza del 7 gennaio 2022 con cui la Corte d'appello di Roma, giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio dell'indulto a suo carico. Il ricorrente deduce un unico motivo: nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 665 e 666 c.p.p. per omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato in carcere (nomina resa tramite Ufficio matricola il 10/11/2021, confermata il 27/11/2021), nonché violazione per omessa motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3 c.p.p.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso in relazione alla eccepita nullità della notifica. Ha ritenuto che la nomina del difensore di fiducia effettuata dal detenuto presso l'Ufficio matricola abbia efficacia immediata ex art. 123 c.p.p. e che la mancata comunicazione all'autorità procedente non invalida tale efficacia. Poiché la nomina dell'avv. A. Staniscia è intervenuta il 10/11/2021 e il decreto di fissazione è stato notificato il 25/11/2021, la Corte ha constatato l'omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato, configurando una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. e dell'art. 666 c.p.p. (comma 3 e obbligatorietà presenza difensore). Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Riferimento originario del ricorso in relazione al decreto di fissazione dell'udienza; la Cassazione però applica i principi relativi all'art. 666 c.p.p. sulla notifica dell'avviso di fissazione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Il comma 3 disciplina la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e il comma 4 l'obbligatorietà della presenza del difensore; l'omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato è causa di nullità assoluta dell'atto e del provvedimento di esecuzione.

  • art. 123 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia resa dal detenuto al direttore dell'istituto ha efficacia immediata; non è necessario che sia già pervenuta all'autorità procedente perché la nomina sia efficace.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di nominare un difensore d'ufficio sostitutivo; la presenza di un difensore nominato ex art. 97 non supplisce alla nullità derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Consente la configurazione della nullità assoluta per la mancanza di un atto necessario alla regolare costituzione del rapporto processuale (qui, l'avviso al difensore di fiducia).

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma che qualifica la nullità assoluta e la sua rilevabilità; la Corte l'ha richiamata per dichiarare l'assoluta nullità degli atti processuali viziati dall'omesso avviso.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente con riferimento a omessa motivazione; la decisione si è concentrata però sulla nullità della notifica e sull'efficacia della nomina del difensore in carcere, annullando per tale motivo l'ordinanza impugnata.

  • Legge n. 241/2006 (richiamata in relazione all'indulto)

    Riferimento alla normativa che ha reso applicabile l'indulto rispetto al periodo temporale dei reati; contestualizza la causa di revoca del beneficio ma la decisione della Cassazione è stata pronunciata su profili processuali relativi alla notifica e alla difesa.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1 n. 50443/2018, Sez. 1 n. 40495/2007, Sez. U. n. 24630/2015)

    Citate come precedenti che affermano: la nomina del difensore di fiducia resa in carcere ha efficacia immediata; la notifica ad un difensore diverso è nulla se è stata preceduta da nomina fiduciaria tempestiva; il principio si applica anche nel procedimento di esecuzione (nullità assoluta dell'omesso avviso).

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia effettuata dal detenuto mediante dichiarazione al direttore dell'istituto (o tramite Ufficio matricola) ha efficacia immediata, anche se non è stata ancora comunicata all'autorità giudiziaria.
  • Se il difensore di fiducia è stato nominato tempestivamente prima della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, la mancata notifica a quel difensore determina nullità assoluta degli atti processuali collegati e del provvedimento emesso in udienza.
  • La presenza in udienza di un difensore d'ufficio nominato successivamente non sanifica l'omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato.
  • Nei giudizi di esecuzione, come negli altri gradi di giudizio, l'omesso avviso ex art. 666 c.p.p. al difensore di fiducia costituisce vizio procedurale rilevante e causa di annullamento del provvedimento impugnato.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare ex actis la data di nomina del difensore e la data di notifica del decreto/avviso: se la nomina è anteriore alla notifica, va dedotta la nullità assoluta per omesso avviso.

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